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Sentenza

Sentenza n. 4842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202409157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una struttura metallica di circa 60 mq e di un manufatto in muratura di circa 14 mq realizzati sul terrazzo di copertura dell’abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato dinanzi al TAR Campania l’ordinanza comunale di demolizione, deducendo in appello: 1) eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, nonché violazione dell’art. 3 l. 241/1990, per asserito difetto di motivazione dell’ordine demolitorio quanto all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e per il decorso del tempo dall’accertamento dell’abuso; 2) violazione dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024, sostenendo che le opere rientrassero nelle tolleranze costruttive e non costituissero violazione edilizia. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specifiche critiche alla sentenza di primo grado e per novità del secondo motivo, deducendone comunque l’infondatezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Campania che aveva ritenuto legittimo l’ordine di demolizione. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le opere, riconducibili alla ristrutturazione edilizia e realizzate senza il prescritto titolo abilitativo, erano state puntualmente individuate nell’ordinanza e che l’appellante non aveva contestato la consistenza o la natura degli abusi. L’ordine di demolizione è un atto vincolato: è sufficiente l’accertamento oggettivo dell’abusività dell’opera e della sua assoggettabilità a permesso di costruire; non occorrono una specifica motivazione sull’interesse pubblico, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione rafforzata per il decorso del tempo. L’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia è in re ipsa e il tempo non consuma il potere repressivo né determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per novità e comunque infondato: l’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 riguarda limitate difformità rispetto a un titolo abilitativo e non opere ampliative o superfetazioni realizzate sine titulo su un edificio esistente. Inoltre, l’istanza di sanatoria presentata dall’appellante era stata dichiarata irricevibile dal Comune, poiché i corpi aggiunti enucleabili dalla struttura dell’edificio non rientravano nelle tolleranze edilizie e il calcolo doveva riferirsi alla singola unità immobiliare. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Le opere abusive sono state ricondotte alla ristrutturazione edilizia.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura relativa alla motivazione dell’ordinanza è stata respinta, poiché per l’ordine di demolizione è sufficiente l’indicazione dell’abusività dell’opera e dei relativi presupposti di fatto e giuridici.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La disciplina delle tolleranze costruttive consente di considerare irrilevanti limitate difformità dal titolo edilizio, ma non copre superfetazioni o opere ampliative realizzate senza titolo su un edificio esistente; il calcolo delle tolleranze va riferito alla singola unità immobiliare.

  • d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla l. 24 luglio 2024, n. 105

    La novella richiamata ha introdotto la disciplina delle tolleranze costruttive invocata dall’appellante, ritenuta non applicabile alle opere oggetto dell’ordine demolitorio.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato: l’accertamento oggettivo dell’abusività dell’opera e della sua assoggettabilità al permesso di costruire è sufficiente a sorreggerlo, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico al ripristino o di una comparazione con gli interessi privati.
  • L’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso edilizio e al ripristino della legalità urbanistico-edilizia è in re ipsa; pertanto, il provvedimento repressivo non richiede una motivazione rafforzata fondata su ragioni ulteriori rispetto all’accertata abusività dell’intervento.
  • Il decorso del tempo non consuma il potere dell’amministrazione di ordinare la demolizione e non determina, di per sé, un affidamento tutelabile del privato alla conservazione dell’opera abusiva, poiché il tempo non può legittimare una situazione edilizia illecita.
  • Le tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 riguardano limitate difformità rispetto a un titolo edilizio e non sono applicabili a corpi aggiunti, superfetazioni o ampliamenti autonomamente realizzati sine titulo su un edificio esistente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

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