Sentenza del 01/10/2021 n. 8655 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Riscossione a mezzo ruolo - cartella esattoriale - omessa sottoscrizione- illegittimità- esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della cartella esattoriale/r.uolo per omessa sottoscrizione dell'atto (contestazione della provenienza e della legittimità formale del ruolo ai sensi dell'art. 12 DPR 602/1973)
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'art. 12 del DPR 602/1973 non sanziona l'omessa sottoscrizione del ruolo; opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emanato e l'onere di provare il contrario grava sul contribuente, il quale non può limitarsi a contestazioni generiche ma deve allegare elementi specifici e concreti. Essendo il ruolo un atto di natura vincolata, i vizi formali della sua formazione non determinano automaticamente la nullità ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990. Conseguenza pratica: la doglianza del contribuente è stata respinta e la cartella è stata considerata legittima.
Norme richiamate
Art. 12 DPR n. 602/1973
L'omessa sottoscrizione del ruolo non è espressamente sanzionata: non implica automaticamente invalidità dell'atto; si applica la presunzione di provenienza dall'organo emittente salvo prova contraria fornita dal contribuente.
Art. 21 octies L. 241/1990
Applicazione del principio di irrilevanza dei vizi meramente formali quando l'atto è di natura vincolata e non presenta margini di discrezionalità: i difetti formali non incidono sulla validità se non è dimostrato un vizio sostanziale.
Cass. Civ. nn. 19405/2021, 27561/2018
Giurisprudenza di conferma del principio secondo cui la mancanza della sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto e grava sul contribuente l'onere di fornire prove concrete dell'inautenticità o dell'assenza di provenienza dall'organo.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della cartella/ruolo non annulla automaticamente l'atto: non è sufficiente una contestazione generica.
- L'onere della prova spetta al contribuente: bisogna allegare elementi specifici e concreti che dimostrino l'inautenticità o la non provenienza dell'atto dall'organo emittente.
- Il ruolo è un atto tecnico/vincolato; i vizi puramente formali sono generalmente irrilevanti salvo che emergano vizi sostanziali (es. inesistenza della pretesa, errori materiali nei calcoli).
- In fase di impugnazione è fondamentale chiedere e ottenere l'accesso agli atti, produrre documentazione probatoria (es. registrazioni interne, ricevute di notifica, perizie calligrafiche) e formulare deduzioni circostanziate.
- La strada per ottenere l'annullamento esiste solo se si dimostra concretamente che l'atto non è stato formato dall'organo competente o che la firma è apocrifa/manomessa; mere asserzioni non bastano.
- Prassi consigliata: non limitarsi a eccepire la mancanza di firma ma indicare i fatti e le prove che rendono incompatibile la provenienza dell'atto dall'amministrazione.
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