Sentenza del 15/01/2018 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro -Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. In presenza di indici di capacità contributiva certi e non contestati, l'accertamento fondato su parametri normativamente stabiliti non richiede una motivazione ulteriore e specifica sui criteri di calcolo. L'Amministrazione finanziaria è dispensata dal fornire ulteriori prove, mentre spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste oppure che esiste in misura inferiore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico, sostenendo, in particolare, che l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente i criteri utilizzati per determinare il reddito presunto e fornire ulteriori prove della maggiore capacità contributiva.
Norme richiamate
Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento sintetico del reddito mediante elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva
La norma consente di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base di elementi indicativi della capacità contributiva; quando tali elementi sono certi e non contestati, il contribuente deve fornire la prova contraria.
D.M. 10 settembre 1992
Parametri e indici utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito
I parametri fissati dal decreto costituiscono la base normativa dell'accertamento redditometrico. La loro applicazione non richiede, di per sé, una motivazione ulteriore sui criteri adottati né ulteriori prove da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'accertamento sintetico si fonda su indici di capacità contributiva previsti dalla legge o da decreti applicativi e tali indici sono certi e non contestati, la motivazione dell'atto può limitarsi all'indicazione degli elementi utilizzati e del reddito risultante.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente il metodo redditometrico, ma deve dimostrare concretamente che il reddito presunto non esiste, è stato finanziato con redditi esenti o già tassati, oppure è comunque inferiore a quello determinato.
- L'onere della prova si sposta sul contribuente dopo che l'Amministrazione ha individuato elementi oggettivi e normativamente rilevanti di capacità contributiva.
- La situazione può essere diversa se gli indici sono contestati nella loro esistenza, riferibilità o quantificazione: in tal caso l'Amministrazione deve fornire una motivazione adeguata e il contribuente può contestare specificamente i singoli elementi.
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