Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro -Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta. In presenza di indici di capacità contributiva certi e non contestati, l'accertamento fondato su parametri normativamente stabiliti non richiede una motivazione ulteriore e specifica sui criteri di calcolo. L'Amministrazione finanziaria è dispensata dal fornire ulteriori prove, mentre spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste oppure che esiste in misura inferiore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico, sostenendo, in particolare, che l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente i criteri utilizzati per determinare il reddito presunto e fornire ulteriori prove della maggiore capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Accertamento sintetico del reddito mediante elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva

    La norma consente di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base di elementi indicativi della capacità contributiva; quando tali elementi sono certi e non contestati, il contribuente deve fornire la prova contraria.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Parametri e indici utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito

    I parametri fissati dal decreto costituiscono la base normativa dell'accertamento redditometrico. La loro applicazione non richiede, di per sé, una motivazione ulteriore sui criteri adottati né ulteriori prove da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento sintetico si fonda su indici di capacità contributiva previsti dalla legge o da decreti applicativi e tali indici sono certi e non contestati, la motivazione dell'atto può limitarsi all'indicazione degli elementi utilizzati e del reddito risultante.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente il metodo redditometrico, ma deve dimostrare concretamente che il reddito presunto non esiste, è stato finanziato con redditi esenti o già tassati, oppure è comunque inferiore a quello determinato.
  • L'onere della prova si sposta sul contribuente dopo che l'Amministrazione ha individuato elementi oggettivi e normativamente rilevanti di capacità contributiva.
  • La situazione può essere diversa se gli indici sono contestati nella loro esistenza, riferibilità o quantificazione: in tal caso l'Amministrazione deve fornire una motivazione adeguata e il contribuente può contestare specificamente i singoli elementi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.