Ordinanza n. 807/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 25 settembre 2023, con il quale il capo dell' Ufficio Presidio e Cerimoniale di Roma, nell'annullare l'impugnata sanzione disciplinare irrogata al militare, disponeva il rinnovo del procedimento disciplinare originariamente promosso dalla medesima autorità militare, e quindi della consequenziale irrogazione di una nuova sanzione disciplinare del rimprovero del 19 ottobre 2023, quantunque ogni atto connesso e comunque successivo a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento di una precedente sanzione disciplinare e contestuale rinnovo del procedimento disciplinare, seguito dall'irrogazione di una nuova sanzione di rimprovero
Esito
La controversia
Il militare ha impugnato il provvedimento con cui l'autorità militare, dopo avere annullato la precedente sanzione disciplinare, ha disposto il rinnovo del procedimento disciplinare originario, nonché la successiva nuova sanzione del rimprovero. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso né le censure dedotte.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ritenendo necessario acquisire gli elementi utili alla decisione, ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell'Amministrazione, ordinando il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile. Il deposito dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione è stata adottata per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando anche il principio di effettività della tutela e i poteri istruttori del giudice amministrativo. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non specifica l'incidenza concreta della norma sull'ordine istruttorio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione all'ordine rivolto all'Amministrazione di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e gli ulteriori documenti o chiarimenti utili.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in connessione con le esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli atti già disponibili non consentono di decidere la domanda di annullamento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- L'ordine istruttorio può essere disposto per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza definire nel merito le censure dedotte.
- In presenza dei presupposti di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità nel provvedimento pubblicato.
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