Cassazione Civile, Ordinanza n. 15916/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
Un socio accomandatario di una società in accomandita semplice, che aveva prestato fideiussione insieme a una socia accomandante a garanzia di un mutuo chirografario contratto dalla società con una banca, ha agito in regresso chiedendo alla coobbligata il rimborso della quota di quanto asseritamente versato con denaro proprio per estinguere il debito residuo e ottenere la liberazione delle garanzie. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma in appello la condanna era stata ridotta perché la Corte territoriale aveva ritenuto provato il pagamento personale solo di una parte dei versamenti documentati. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato: le contabili dei versamenti, dalle quali si sarebbe potuto desumere che i pagamenti in contanti erano stati eseguiti personalmente; l'incapienza del patrimonio della società debitrice; l'assenza di debiti della società verso i soci che potessero spiegare quei versamenti. Ha inoltre contestato la lettura della Corte territoriale circa la finalità dei capitoli istruttori, affermando che erano stati formulati per provare la provenienza personale delle somme e la causa dei versamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le circostanze invocate risultavano già valutate dalla Corte d'appello, la quale le aveva ritenute equivoche e comunque non idonee a dimostrare che tutti i tredici versamenti fossero stati eseguiti dal ricorrente quale fideiussore e con denaro personale. La censura, pertanto, mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimità. Conseguentemente, essendo il ricorso principale inammissibile, è stata dichiarata inefficace anche l'impugnazione incidentale tardiva. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi
il vizio è configurabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato esaminato; non può essere usato per chiedere una rivalutazione del merito e delle prove già considerate dal giudice di appello
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando il fatto invocato risulti già esaminato, ancorché ritenuto non decisivo o equivoco.
- In sede di legittimità è inammissibile ogni censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri a ottenere un nuovo giudizio sul materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo resta inefficace.
- La prova dell'avvenuto pagamento rilevante ai fini del regresso tra coobbligati deve essere specifica e non può essere desunta in via automatica da elementi meramente indiziari se questi sono equivoci e già valutati in senso contrario dal giudice di merito.
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