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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03943/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta da una compagnia assicurativa per ottenere la condanna dei soci di un’agenzia al pagamento di una somma rilevante, previa declaratoria della legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, in relazione a numerosi ammanchi emersi in sede di ispezione. Il convenuto in primo grado eccepiva, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della compagnia attrice e sosteneva che il rapporto di agenzia fosse stato ceduto a terzi in seguito a operazioni societarie e di trasferimento di rapporti. In appello egli deferiva giuramento decisorio de veritate e, in subordine, de scientia al legale rappresentante della compagnia, per far accertare che l’agenzia fosse stata ceduta insieme ad altra agenzia. La Corte d’appello dichiarava inammissibile il giuramento perché la circostanza era stata dedotta per la prima volta in appello e perché il giuramento non era idoneo a definire la controversia alla luce della documentazione già acquisita, che escludeva la cessione del contratto di agenzia. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., oltre a censurare l’implicito rigetto della richiesta di giuramento per difetto di motivazione; in sostanza si contestava la declaratoria di inammissibilità del mezzo istruttorio e la motivazione resa sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, osservando che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico e non l’omessa pronuncia su una richiesta di prova. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva motivato in modo ampio e comprensibile l’inammissibilità del giuramento decisorio, sia perché la relativa allegazione era nuova in appello, sia perché il mezzo non poteva essere decisivo in presenza delle prove documentali già acquisite che escludevano la cessione del contratto di agenzia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è configurabile solo rispetto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare l’omessa pronuncia su una richiesta di prova.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se supera il minimo costituzionale, cioè se è non apparente e comprensibile, anche senza particolare ampiezza argomentativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere usato per censurare il mancato accoglimento o la mancata pronuncia su istanze istruttorie, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il giudice di merito può dichiarare inammissibile il giuramento decisorio quando la relativa circostanza sia dedotta per la prima volta in appello e quando il mezzo non sia idoneo a definire la controversia alla luce delle prove documentali già acquisite.
  • La motivazione della decisione è immune da nullità quando espone in modo chiaro e non meramente apparente le ragioni della decisione, anche se in forma concisa, purché superi il minimo costituzionale.
  • La deduzione di un fatto nuovo in appello, se posta a fondamento di un mezzo istruttorio, non può essere introdotta per la prima volta in quella fase processuale salvo i limiti consentiti dal sistema processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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