Cassazione Penale, Sentenza n. 42562/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, constatata la morte dell'imputato e l'estinzione dei reati, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso (soggettività del reato e attenuanti) perché i reati si sono estinti per la morte dell'imputato; la procedura penale si chiude e la condanna non può più essere eseguita.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Toni era stato condannato in primo grado per i reati indicati agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74/2000 a 1 anno e 8 mesi di reclusione, sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Venezia. Ha proposto ricorso per cassazione denunciando: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Prima della decisione di cassazione la difesa ha comunicato la morte del ricorrente (5 giugno 2023), producendo il certificato di morte.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
Sono le disposizioni che prevedevano i reati per i quali De Toni era stato condannato; la Corte d'appello aveva confermato la condanna per i reati richiamati negli articoli indicati.
cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte di cassazione per annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando i reati si estinguono per morte dell'imputato, impedendo così l'ulteriore svolgimento del giudizio di legittimità sul merito.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e determina la chiusura del processo penale: il giudice di legittimità annullerà la sentenza impugnata senza rinvio quando la estinzione è accertata.
- Se la parte difensiva produce certificato di morte prima che la Corte si pronunci, i motivi di merito del ricorso non vengono esaminati perché viene meno l'interesse a procedere.
- L'annullamento per estinzione non equivale a una valutazione favorevole sul merito delle doglianze presentate: le questioni sostanziali (es. elemento soggettivo, attenuanti) restano non decise per l'intervenuta estinzione.
- È responsabilità della difesa comunicare tempestivamente e documentare la morte dell'imputato; la produzione del certificato determina il mutamento della fase processuale.
- Gli effetti pratici sono che la condanna non può più essere eseguita e il procedimento penale viene archiviato per estinzione, ma eventuali conseguenze civili o amministrative possono seguire regole diverse e vanno verificate caso per caso.
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