Sentenza del 01/03/2021 n. 1218 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notificazione a mezzo posta dell'avviso di Accertamento - Querela di falso - Convivenza - Inesistenza della notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
si contestava la validità della notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento, deducendo tramite querela di falso che la persona che aveva materialmente ricevuto l'atto (in assenza del contribuente) non fosse convivente del destinatario o che vi fossero profili di falsità relativi alla convivenza, al fine di dimostrare l'inesistenza della notifica
La decisione
la Corte ha ritenuto che la mera proposizione della querela di falso non inficia automaticamente la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 L. 890/1982. L'accoglimento della querela di falso, se accertata, determina la nullità della notifica e non la sua inesistenza. Tuttavia, se il contribuente dimostra di avere avuto piena e tempestiva conoscenza del contenuto dell'atto notificato, il vizio di notifica è sanato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (per raggiungimento dello scopo), con conseguente conservazione degli effetti della notifica
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1982, n. 890
regolamenta la notifica per posta degli atti destinati al contribuente; la notificazione a persona che riceve l'atto in assenza del destinatario è disciplinata da questa norma e non è invalidata automaticamente dalla sola proposizione di querela di falso
Codice di procedura civile
prevede la sanatoria del vizio di notifica quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della comunicazione, ossia quando il destinatario ha avuto effettiva conoscenza del contenuto
Cassazione, Sezioni Unite
principio applicato: la proposizione di querela di falso non annulla di per sé la validità della notifica; l'accertamento di falsità può comportare nullità ma non inesistenza, e la conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente può sanare il vizio
Massime di principio
- La sola proposizione di una querela di falso relativa alla convivenza non rende automaticamente inesistente la notifica a mezzo posta: occorre un accertamento di falsità per incidere sulla validità dell'atto.
- Se la querela di falso viene accolta, la conseguenza è la nullità della notifica, non la sua inesistenza; questo ha effetti diversi sui termini e sulle conseguenze processuali.
- Se il destinatario/contribuente prova di aver avuto piena e tempestiva conoscenza del contenuto dell'atto, il vizio di notifica è sanato per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3 c.p.c.), e l'atto conserva i suoi effetti.
- In caso di notifiche consegnate a terzi conviventi, è prudente documentare la situazione di convivenza o, alternativamente, raccogliere prove della conoscenza effettiva dell'atto per difendersi dall'eccezione di nullità.
- Per impugnare efficacemente una notifica si devono puntare su elementi probatori concreti (es. esiti dell'accertamento di falsità, testimonianze, documenti che provino l'assenza di conoscenza), e non limitarsi alla mera proposizione della querela di falso.
- Distinguere sempre tra nullità e inesistenza della notifica, perché le relative conseguenze processuali e i rimedi disponibili (es. termini, sanatorie) sono diversi.
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