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Sentenza

Sentenza n. 12834/2026 - Roma, Sezione 2Q

Per l’annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - della Determinazione del Dirigente n. prot. 2022-D337-00238, n. 13812 del 14/12/2022, pubblicato in pari data sul sito della Provincia Autonoma di Trento, ad oggetto “Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 205, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare, secondo le modalità ivi indicate, “entro 30 giorni dalla pubblicazione … sul sito dell''Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento” della stessa Determinazione (la “Determinazione”); - degli allegati alla predetta Determinazione, e in particolare, dell'Allegato A, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificandolo in misura complessiva di € 43.358,02; - della Comunicazione di avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, inviata dalla Provincia Autonoma di Trento a mezzo pec il 10/11/2022 nonché e per quanto occorrere possa, dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o ivi resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione; - per quanto occorrere possa della nota n. prot. D337/S128/2022/22.6-2022-3 del 23/11/2022, recante “Informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento” e degli ivi allegati Deliberazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento n. 499 del 19/12/2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi allegati, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute e Modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché e per quanto occorrere possa, dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o ivi resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell''Amministrazione; - per quanto occorrere possa della nota D337/S128/2023/22.6-2022-3/6.3-2023-160/GR/CA del 18/01/2023 recante riscontro alla istanza di accesso di Biomedika dell'11/01/2023 nonché e per quanto occorrere possa, dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o ivi resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione; - della presupposta NOTA esplicativa ministeriale del 5/8/2022 del Ministero della Salute; - della Determinazione del dirigente 2023-D337-00009 n. 124 del 2023 del 13/1/2023 che in applicazione del decreto-legge n. 4 dell'11 gennaio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell''11 gennaio 2023, n. 8), differisce il termine per il pagamento richiesto al 30 aprile 2023, nella parte in cui conferma la Determinazione del Dirigente n. prot. 2022-D337-00238, n. 13812 del 14/12/2022 e del suo Allegato A; - delle fatture nn. 003/12876 (anno 2015), 003/12941 (anno 2016), 003/13629 (anno 2017), 003/14094 (anno 2018) relative all''addebito degli importi di cui alla Determinazione del Dirigente n. prot. 2022-D337-00238, n. 13812 del 14/12/2022, (per € 9.408,98, € 14.284,43, € 7.308,51, € 12.356,10, per un totale di € 43.358,02), - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: -per l'annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale, per illegittimità degli stessi derivante dall'illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 26 maggio 2023; C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti presentato dalla ricorrente il 7\11\2025: - per l'annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti; - nonché per l’annullamento dei presupposti D.M. Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, D.M. Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, entrambi come diffusamente esposti e censurati nel testo del ricorso principale e dei motivi aggiunti, dei quali i singoli provvedimenti regionali fanno pedissequa applicazione; nonché con il presente ricorso per motivi aggiunti, - per l’annullamento della nota dirigenziale n. 0648009 del 19.08.2025 della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali, recante le informazioni inerenti al pagamento in misura ridotta del 25% in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 del Decreto-legge n. 95 del 30/06/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 8/08/2025; - dell’allegato alla nota n. 0648009 citata, contenente i relativi importi; - della nota n. 0155444 del 19.08.2025 della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitaria della Provincia Autonoma di Trento, con cui veniva trasmessa la citata nota dirigenziale n. 0648009 della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali e il relativo allegato; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202310700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti provinciali di quantificazione e richiesta del payback sanitario per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, per complessivi € 43.358,02, nonché i decreti ministeriali presupposti e gli atti successivi relativi al pagamento ridotto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione provinciale che individuava le aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificava a suo carico gli importi dovuti per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti provinciali e ministeriali presupposti e conseguenti. Ha dedotto, in via derivata, l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria del complessivo meccanismo di payback previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e da altre disposizioni, lamentando violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, buon andamento, capacità contributiva, tutela della proprietà, libertà d'impresa, concorrenza e libera circolazione delle merci, nonché degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 97 Cost., delle disposizioni del TFUE e dei regolamenti europei sui dispositivi medici. Con i motivi aggiunti ha contestato anche gli artt. 8 e 9 del d.l. n. 34/2023, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e la nota provinciale del 19 agosto 2025 relativa al pagamento in misura ridotta del 25%. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione, osservando che le censure riguardavano essenzialmente atti ministeriali presupposti non specificamente impugnati nel ricorso originario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonostante fossero conosciuti e menzionati dalla ricorrente, non fossero stati specificamente impugnati; la formula di stile relativa a ogni atto presupposto, connesso e conseguente non è sufficiente a estendere validamente il gravame a tali atti. Inoltre, gli atti provinciali impugnati hanno natura meramente attuativa, tecnica e contabile: recepiscono il tetto di spesa e lo scostamento già determinati e certificati a livello statale, verificano i dati di fatturato e applicano la percentuale di riparto fissata dalla legge e dagli atti ministeriali, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica. La controversia riguarda quindi il corretto calcolo di un'obbligazione patrimoniale e la correlata posizione di diritto soggettivo dell'impresa, non l'esercizio di un potere autoritativo. Le contestazioni generali sulla legittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo avrebbero dovuto essere rivolte contro gli atti ministeriali presupposti. Il giudice amministrativo ha indicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La disposizione attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di individuare le aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti, sulla base del tetto di spesa e dello scostamento già determinati a livello statale.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La percentuale di partecipazione delle aziende fornitrici all'onere di ripiano è fissata dalla legge e non rimessa alla discrezionalità regionale o provinciale.

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie il possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 88 c.p.a.

    Consente il richiamo, nella motivazione, a precedenti della stessa Sezione esplicativi dei principi applicabili.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo resta necessario quando la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    È richiamato quale fonte del meccanismo di ripiano mediante payback contestato dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 131, lett. b), l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale ulteriore fonte normativa del meccanismo di payback contestato.

  • decreto ministeriale 6 luglio 2022

    Determina i tetti regionali o provinciali di spesa per i dispositivi medici e certifica gli scostamenti per gli anni 2015-2018.

  • decreto ministeriale 6 ottobre 2022

    Definisce le linee guida e le attività di ricognizione, validazione, verifica e quantificazione necessarie per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione regionale o provinciale si limita ad applicare dati, percentuali e criteri già integralmente determinati dalla legge e da atti ministeriali, svolgendo attività meramente tecnica, contabile e ricognitiva, il relativo atto non costituisce espressione di potere autoritativo discrezionale o tecnico-discrezionale.
  • La controversia avente a oggetto il corretto calcolo dell'importo dovuto da un'impresa fornitrice a titolo di payback sanitario riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione ordinaria, quando l'obbligazione deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali presupposti.
  • Le contestazioni sulla determinazione del tetto di spesa, sulla certificazione del suo superamento e sulla legittimità generale del meccanismo di payback devono essere rivolte contro gli atti ministeriali che tali elementi hanno determinato; la mera impugnazione degli atti regionali o provinciali applicativi non consente di devolvere al giudice amministrativo tali censure.
  • La formula di stile con cui il ricorrente estende il gravame a ogni atto presupposto, connesso o conseguente non sostituisce l'impugnazione specifica degli atti presupposti conosciuti e autonomamente lesivi.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre individuare il petitum sostanziale: se la controversia riguarda l'esercizio di un potere autoritativo sussiste la giurisdizione amministrativa, mentre se si colloca a valle del potere e riguarda un rapporto paritario e patrimoniale sussiste la giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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