Sentenza del 09/01/2018 n. 258 - Comm. Trib. Prov. Catania
Notifica avvenuta a mezzo posta privata - Inesistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione eseguita tramite servizio di posta privata è stata ritenuta inesistente, poiché priva della funzione probatoria attribuita dalla legge agli invii raccomandati. Ne consegue l'inefficacia della notifica e, in assenza di una successiva valida notificazione o di altri elementi idonei a sanare il vizio, l'invalidità degli effetti dell'atto notificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione effettuata mediante raccomandata affidata a un operatore di posta privata. La censura si fonda sul fatto che la funzione probatoria prevista per gli invii raccomandati dall'art. 1 del D.Lgs. 261/1999 è riconosciuta solo agli operatori autorizzati nell'ambito del servizio postale rilevante ai fini legali. Di conseguenza, la consegna e la spedizione effettuate tramite posta privata non garantiscono la prova legale della regolare notificazione e devono essere considerate inesistenti.
Norme richiamate
Art. 1 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
La norma riconduce la nozione di "invii raccomandati" al servizio postale disciplinato dal decreto.
La funzione probatoria propria della raccomandata, inclusa la prova della spedizione e della consegna, opera solo quando l'invio è effettuato tramite un operatore abilitato secondo la disciplina del servizio postale. Una raccomandata spedita tramite posta privata non beneficia automaticamente di tale efficacia legale.
Massime di principio
- Per verificare la validità di una notifica a mezzo posta occorre accertare non solo l'esistenza della ricevuta, ma anche che la spedizione sia stata effettuata da un operatore postale autorizzato e secondo le modalità previste dalla legge.
- La raccomandata privata può costituire, al più, un elemento di prova ordinario della spedizione o della ricezione, ma non gode necessariamente della funzione probatoria legale attribuita agli invii raccomandati del servizio postale disciplinato dal D.Lgs. 261/1999.
- Quando la legge richiede una notificazione formale, l'utilizzo di un canale postale non abilitato può determinare l'inesistenza della notifica, con conseguente mancata decorrenza dei termini e inefficacia degli atti collegati.
- La giurisprudenza richiamata, tra cui Cass. n. 3010/2018, n. 23887/2017, n. 27021/2014, n. 5873/2014, n. 3932/2011, n. 11095/2008 e sent. n. 13457/2017, considera decisiva l'abilitazione dell'operatore postale e non la mera presenza di una ricevuta di consegna.
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