Cassazione Civile, Ordinanza n. 25051/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Una società che gestisce una comunità terapeutica assistita aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a titolo di rette giornaliere per prestazioni sanitarie rese agli assistiti. L'Assessorato regionale della salute e la azienda sanitaria provinciale avevano proposto opposizione; nel corso del giudizio il tribunale aveva dichiarato la propria giurisdizione e disposto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale il giudizio amministrativo pendente davanti al TAR Sicilia contro il provvedimento con cui era stata determinata la retta giornaliera in modo difforme dalla normativa generale. La società privata ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo la violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, sostenendo che il giudice ordinario avrebbe potuto e dovuto decidere la controversia sul diritto di credito, disapplicando incidenter tantum l'atto amministrativo presupposto, trattandosi di rapporto iure privatorum regolato da contratto e di dedotta carenza di potere in concreto della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è giustificata solo quando sia davvero necessario evitare un conflitto di giudicati; tale esigenza non ricorre quando i due giudizi riguardano parti diverse o quando il possibile contrasto sia solo pratico. Nel caso concreto, il tribunale ha erroneamente considerato pregiudiziale il giudizio amministrativo, senza esercitare il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo presupposto alla domanda di pagamento. Il provvedimento di determinazione della tariffa per la retta giornaliera è stato qualificato come atto prodromico rispetto al diritto di credito, scrutinabile dal giudice ordinario ai fini della disapplicazione incidentale. La Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato l'ordinanza di sospensione, disponendo la prosecuzione del giudizio anche per la regolazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è ammissibile solo quando occorra evitare un effettivo conflitto tra giudicati; non basta un mero possibile contrasto di effetti pratici.
art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo
Il giudice ordinario può conoscere incidentalmente dell'atto amministrativo presupposto e disapplicarlo quando sia rilevante per la decisione su un diritto soggettivo.
art. 42 c.p.c.
Il provvedimento di sospensione, anche se adottato con sentenza e non con ordinanza, si impugna con regolamento di competenza.
Massime di principio
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tale da rendere concreto il rischio di un conflitto di giudicati; non è sufficiente la mera interferenza tra gli effetti pratici di due decisioni.
- Quando la controversia principale riguarda un diritto soggettivo, il giudice ordinario conserva il potere di valutare incidenter tantum la legittimità dell'atto amministrativo presupposto e di disapplicarlo ai fini della decisione.
- Il potere di disapplicazione del giudice ordinario può operare anche se sull'atto pende un giudizio amministrativo, purché non vi sia un vero vincolo di pregiudizialità idoneo a imporre la sospensione necessaria.
- Ai fini dell'ammissibilità del regolamento di competenza, è irrilevante la forma del provvedimento di sospensione, rilevando il contenuto sostanziale del mezzo impugnatorio.
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