Sentenza n. 2340/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 23 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, nonché la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 per l’adozione del provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa era scaduto alla data di proposizione del ricorso. La censura, pertanto, concerne l’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio dell’obbligo di provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti dalla ricorrente in Spagna e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione, e deve valutare l’eventuale equipollenza del titolo, disponendo se necessario misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
Impone la valutazione del titolo professionale conseguito in altro Stato membro, dell’insieme delle competenze acquisite e dell’eventuale necessità di misure compensative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l’adozione di eventuali misure compensative proporzionate in sede di valutazione dell’equipollenza del titolo.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva ai fini della denominazione del Ministero competente, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l’autorità competente non conclude entro il termine di quattro mesi il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, sussiste il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione deve valutare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto formale tra i titoli.
- Qualora emerga una differenza tra la formazione richiesta e quella attestata dal titolo estero, l’Amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine specifico per provvedere e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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