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Sentenza

Sentenza del 17/12/2015 n. 832 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in relazione a una prestazione di servizi resi per via elettronica in uno Stato membro diverso da quello in cui esso sarebbe stato fissato utilizzando la pratica abusiva di fissazione artificiosa del luogo della prestazione. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 - Luogo della prestazione di servizi resi per via elettronica - Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettività economica - Abuso di diritto - Regolamento (UE) n. 904/2010 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 - Diritti della difesa - Diritto al contraddittorio - Utilizzo da parte dell'amministrazione tributaria di prove ottenute nell'ambito di un procedimento penale parallelo e non concluso all'insaputa del soggetto passivo - Intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento IVA relativo a servizi audiovisivi interattivi prestati via internet. X*** aveva concesso in licenza a Lalib, società con sede a Madera (Portogallo), un know-how necessario allo sfruttamento del sito, con conseguente applicazione dell'IVA portoghese. L'amministrazione ungherese ha ritenuto che la struttura portoghese fosse meramente artificiosa e che i servizi fossero in realtà prestati in Ungheria da X***, allo scopo di beneficiare di un trattamento IVA più favorevole. La società contestava inoltre l'utilizzo, nel procedimento tributario, di intercettazioni e messaggi elettronici acquisiti in un parallelo procedimento penale non ancora concluso e senza la sua preventiva conoscenza.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il semplice fatto che il creatore del know-how fosse amministratore e unico azionista della società concedente, che esercitasse influenza sullo sfruttamento del know-how o che alcune funzioni fossero affidate a subcontraenti non è, da solo, sufficiente a dimostrare l'abuso. Il giudice nazionale deve valutare complessivamente se la società portoghese avesse una sede effettiva, una struttura adeguata di locali, personale e strumenti tecnici e se operasse in proprio nome, per proprio conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio. Qualora sia accertata una costruzione artificiosa, l'IVA può essere richiesta nello Stato membro in cui il servizio è stato effettivamente reso anche se l'imposta è già stata pagata nell'altro Stato. L'amministrazione deve chiedere informazioni all'altro Stato membro quando ciò sia utile o indispensabile. Le prove provenienti dal procedimento penale possono essere utilizzate solo se acquisite e utilizzate nel rispetto della legge, della proporzionalità, del diritto alla vita privata, del diritto di difesa e del diritto a un ricorso effettivo. Il giudice nazionale deve poter verificare la legittimità delle prove e, se necessario, escluderle e annullare l'accertamento.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 2, 24, 43, 45, 56, 59, 250 e 273

    La direttiva disciplina l'assoggettamento all'IVA, la nozione di prestazione di servizi, il luogo della prestazione, gli obblighi dichiarativi e le misure contro l'evasione.

    Il luogo della prestazione deve riflettere la realtà economica dell'attività. Le costruzioni contrattuali formalmente corrette non possono essere utilizzate per dissimulare il luogo effettivo della prestazione e ottenere un vantaggio fiscale contrario agli obiettivi della disciplina IVA.

  • Principio dell'abuso del diritto in materia di IVA

    Le operazioni devono essere ridefinite in modo da ristabilire la situazione quale si sarebbe configurata senza le operazioni costitutive della pratica abusiva.

    L'abuso richiede sia un vantaggio fiscale contrario alla finalità delle norme sia che lo scopo essenziale delle operazioni risulti, da elementi oggettivi, limitato all'ottenimento di tale vantaggio. La scelta di uno Stato con aliquota inferiore non è di per sé abusiva.

  • Regolamento (UE) n. 904/2010, articoli 1 e considerando 7

    Gli Stati membri devono cooperare per assicurare l'accertamento corretto dell'IVA.

    Quando l'amministrazione di uno Stato dispone, o dovrebbe ragionevolmente disporre, di informazioni utili o indispensabili detenute dall'amministrazione di un altro Stato membro, deve rivolgere una richiesta di cooperazione.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7, 47 e 52, paragrafo 1

    Le limitazioni ai diritti devono essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale, essere necessarie e proporzionate.

    Intercettazioni e sequestri possono essere utilizzati solo se previsti dalla legge, necessari e proporzionati. Il giudice deve poter controllare la legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzo delle prove.

  • Principio generale del rispetto dei diritti della difesa

    I destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono poter manifestare utilmente il proprio punto di vista sugli elementi posti a fondamento della decisione.

    Il contribuente deve avere accesso alle prove utilizzate dall'amministrazione e la possibilità effettiva di contestarle prima dell'adozione dell'accertamento.

  • Articoli 4, paragrafo 3, TUE e 325 TFUE

    Gli Stati membri devono adottare misure efficaci per assicurare la riscossione dell'IVA e contrastare frodi ed evasioni.

    Gli obblighi di contrasto all'evasione legittimano controlli effettivi, ma non consentono di derogare ai diritti fondamentali, alla legalità delle prove e alla proporzionalità.

Massime di principio

  • La scelta di stabilire una società in uno Stato membro con aliquota IVA più bassa non costituisce automaticamente abuso: occorre dimostrare che la struttura transfrontaliera è artificiosa e priva di effettiva sostanza economica.
  • Per individuare il luogo effettivo della prestazione occorre esaminare elementi concreti quali locali, personale, strumenti tecnici, autonomia gestionale, assunzione dei rischi e operatività in nome e per conto della società estera.
  • I rapporti personali tra i soggetti, il controllo del fondatore sul know-how e il ricorso a subcontraenti sono soltanto indizi e devono essere valutati insieme a tutte le altre circostanze.
  • Il pagamento dell'IVA in un altro Stato membro non impedisce un ulteriore accertamento nello Stato in cui il servizio è stato effettivamente reso, se viene provato l'abuso; resta però possibile il rischio di doppia imposizione da gestire secondo gli strumenti applicabili.
  • L'amministrazione tributaria deve utilizzare la cooperazione amministrativa transfrontaliera quando le informazioni dell'altro Stato sono utili o indispensabili per stabilire dove l'IVA sia dovuta.
  • Le prove raccolte in un procedimento penale possono essere utilizzate nel procedimento tributario, ma solo se la loro acquisizione e il loro riutilizzo hanno base legale, sono necessari e proporzionati e rispettano i diritti fondamentali.
  • Il contribuente deve poter conoscere e contestare le prove decisive; in mancanza, il giudice deve escluderle e annullare l'accertamento se, senza quelle prove, esso resta privo di fondamento.
  • Una struttura societaria estera è più difficilmente contestabile quando dispone di reale autonomia organizzativa, economica e tecnica e quando i contratti riflettono effettivamente chi presta il servizio e ne sopporta responsabilità e rischi.

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