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Sentenza

Sentenza n. 6070/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento QUANTO AL RICORSO N. 10018 DEL 2024: 1) del provvedimento di irrogazione sanzione adottato dal Comitato di Gestione nella seduta del 30 maggio 2024 nei confronti della -OMISSIS-, iscritta nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria al n. -OMISSIS-, notificato in data 11/06/24; 2) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi e, fra essi, segnatamente: 3) la “Contestazione di violazioni di norme legislative e amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria” in data 12 dicembre 2023, ad oggetto “Avvio della procedura sanzionatoria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 128-duodecies, comma 1, e 145-bis, comma 1, del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, e ss.mm. nei confronti della -OMISSIS- (C.F./P.IVA -OMISSIS-), iscritta nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria, al n. -OMISSIS-”; QUANTO AL RICORSO N. 10021 DEL 2024: 1) del provvedimento di irrogazione sanzione adottato dal Comitato di Gestione nella seduta del 30 maggio 2024 nei confronti della -OMISSIS-, iscritta nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria al n. -OMISSIS-, notificato in data 11/06/24; 2) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi e, fra essi, segnatamente: 3) la “Contestazione di violazioni di norme legislative e amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria” in data 12 dicembre 2023, ad oggetto “Avvio della procedura sanzionatoria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 128-duodecies, comma 1, e 145-bis, comma 1, del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, e ss.mm. nei confronti della -OMISSIS- (C.F./P.IVA -OMISSIS-), iscritta nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria, al n. -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202410021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie adottati dal Comitato di Gestione dell’OAM per violazione dell’obbligo di mono-mandato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le due società hanno impugnato, con ricorsi distinti poi riuniti, i provvedimenti con cui l’OAM aveva irrogato a ciascuna una sanzione pecuniaria di 10.000 euro, contestando la violazione dell’art. 128-quater, comma 4, T.U.B., per avere operato in concreto come un gruppo aziendale unitario, eludendo l’obbligo di mono-mandato attraverso mandati diversi relativi allo stesso prodotto di credito. Il primo motivo deduceva violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti. Le ricorrenti negavano che gli elementi valorizzati dall’OAM dimostrassero commistioni gestionali, ambientali od operative: la partecipazione degli amministratori in entrambe le società sarebbe stata lecita; la condivisione dello stabile, la contiguità delle cassette postali e la presenza di un collaboratore nei locali dell’altra società sarebbero stati dati neutri o giustificati; la presenza di clienti comuni sarebbe stata riconducibile alla normale concorrenza e alla libertà dei clienti di richiedere più preventivi. In via subordinata, il secondo motivo contestava la carenza di motivazione e l’irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione. L’OAM aveva fondato l’accertamento su una pluralità di elementi: comune assetto proprietario, possibilità di accesso reciproco ai locali, presenza di un collaboratore di una società presso l’altra, identità del numero telefonico, dichiarazioni dell’amministratore sulla segnalazione dei clienti, e soprattutto gestione parallela delle medesime pratiche di finanziamento, con censimento degli stessi clienti presso entrambe le società e successivo perfezionamento dell’operazione presso una delle due.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ravvisando connessione oggettiva, identità della vicenda procedimentale, delle contestazioni, delle motivazioni degli atti e dei motivi di ricorso. Nel merito li ha respinti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo l’accertamento dell’OAM, fondato non su singoli elementi isolati ma sulla valutazione complessiva di una pluralità di indizi. Richiamando l’art. 2729 c.c. e il principio della “convergenza del molteplice”, il Collegio ha affermato che indizi eventualmente non decisivi se considerati separatamente possono assumere gravità, precisione e concordanza mediante una valutazione globale. Le ricorrenti avevano criticato i singoli indizi separatamente, senza scalfire il quadro complessivo, dal quale risultava provata la concreta commistione gestionale e operativa e, quindi, l’elusione del mono-mandato. Quanto alla sanzione, il TAR ha ritenuto insussistenti illogicità, irragionevolezza o sproporzionalità: la sanzione era tra quelle meno gravi previste dall’art. 128-duodecies, comma 1, T.U.B. e la quantificazione era prossima al minimo edittale; inoltre, una precedente attività ispettiva aveva già evidenziato criticità analoghe, rilevanti anche come elemento aggravante. Le ricorrenti sono state condannate, secondo soccombenza, al pagamento di 3.000 euro ciascuna in favore dell’OAM, per complessivi 6.000 euro oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 128-undecies, comma 4, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    Costituisce la base normativa dell’attività di controllo esercitata dall’OAM nei confronti degli agenti in attività finanziaria.

  • art. 128-quater, comma 4, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    È la disposizione la cui violazione è stata contestata alle società per avere svolto l’attività di agenzia senza rispettare l’obbligo di mono-mandato.

  • art. 128-duodecies, comma 1, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    Prevede il quadro sanzionatorio applicabile; il TAR ha ritenuto la sanzione irrogata tra le meno gravi e prossima al minimo edittale.

  • art. 145-bis, comma 1, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    È richiamato quale fondamento della procedura sanzionatoria avviata dall’OAM.

  • art. 2729 c.c.

    Gli illeciti possono essere desunti da presunzioni basate su indizi gravi, precisi e concordanti; tali requisiti possono risultare dalla valutazione globale e convergente di una pluralità di elementi.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in ragione dell’identità della vicenda fattuale e procedimentale e della stretta connessione tra le controversie.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È stato richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti pronunce dello stesso Tribunale in materia di sindacato sulla gravità e proporzionalità delle sanzioni.

Massime di principio

  • La violazione dell’obbligo di mono-mandato nell’attività di agenzia finanziaria può essere accertata sulla base dei comportamenti concretamente tenuti, anche mediante presunzioni fondate su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Ai fini dell’accertamento presuntivo di una gestione unitaria o dell’elusione del mono-mandato, gli indizi devono essere valutati globalmente secondo il principio della convergenza del molteplice: elementi non decisivi isolatamente possono assumere rilievo probatorio se convergono verso una ricostruzione unitaria dei fatti.
  • La contestazione giudiziale di un accertamento fondato su una pluralità di indizi non è idonea a superare la presunzione se si limita a confutare ciascun elemento separatamente, senza confrontarsi con la valutazione complessiva e con la concordanza del quadro indiziario.
  • La quantificazione di una sanzione amministrativa rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento dei fatti o analoghe figure sintomatiche di eccesso di potere.
  • La prossimità della sanzione al minimo edittale e la sua collocazione tra le misure meno gravi previste dalla legge costituiscono elementi rilevanti per escludere, in assenza di ulteriori anomalie, la sproporzionalità della misura; precedenti criticità già rilevate dall’amministrazione possono concorrere alla valutazione della gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieInvalidità del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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