Sentenza del 18/01/2022 n. 1318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva accolto l'iscrizione ipotecaria disposta su quote di immobili conferiti in fondo patrimoniale a seguito di mancati pagamenti (18 cartelle esattoriali, tributi e contributi). Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione perché i beni erano parte di un fondo patrimoniale costituito anteriormente e sosteneva che i debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia; in Cassazione ha denunciato violazione dell'art. 170 c.c. e omesso esame di fatto decisivo relativo alla natura dei debiti e alla prova della costituzione/trascrizione del fondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale se l'obbligazione non è estranea ai bisogni della famiglia oppure se il titolare del credito non conosceva l'estraneità. Ha ritenuto irrilevante la data di insorgenza del credito rispetto alla costituzione del fondo. Ha inoltre sottolineato che l'onere della prova dell'impignorabilità grava sul debitore che deve dimostrare sia la regolare costituzione/opponibilità del fondo sia che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari. Il secondo motivo (omesso esame) è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha indicato un fatto storico omesso in termini richiesti dall'art. 360 c.p.c. n.5. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e adempimenti contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 c.c.
Stabilisce il divieto di esecuzione forzata sui beni conferiti nel fondo patrimoniale per i crediti estranei ai bisogni della famiglia; la Corte interpreta la norma precisando che l'impignorabilità opera quando il credito sia effettivamente estraneo e noto come tale al creditore.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Prevede l'iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva delle imposte; la Corte afferma che tale iscrizione è compatibile con il fondo patrimoniale nei limiti indicati dall'art. 170 c.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato con riguardo alla contestata violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Cassazione ha respinto il motivo sostanziale di erronea applicazione rispetto all'interpretazione consolidata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Regola il vizio per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha applicato la versione post riforma (D.L. 83/2012 conv. L.134/2012) e ha ritenuto inammissibile il motivo per mancata indicazione del fatto storico omesso.
art. 111 Cost.
Richiamato nel contesto della tutela del 'minimo costituzionale' della motivazione; la Corte indica che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai casi previsti dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Coinvolto nella tutela del requisito essenziale della motivazione; la Corte lo menziona nell'analisi dei limiti del sindacato sulla motivazione.
art. 615 c.p.c.
Norma procedurale sull'opposizione all'esecuzione; la Corte osserva che il debitore opponente deve fornire la prova dell'opponibilità del fondo e dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
D.L. n. 83 del 2012 conv. L. n. 134 del 2012
Riferimento normativo che ha riformulato l'art. 360 c.p.c. e quindi modificato i parametri di ammissibilità dei motivi di cassazione relativi alla motivazione.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Prevedono l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte dà atto dell'obbligo in capo al ricorrente.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Citato come vincolo procedurale nella formulazione dei motivi in Cassazione; la Corte richiama l'esigenza di precisione nella indicazione dei fatti storici dedotti.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
Rilevante per la regolazione dei mezzi istruttori e per il rispetto dei termini e delle forme richieste in cassazione; citato a supporto dei limiti procedurali.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 può essere iscritta anche su beni conferiti in fondo patrimoniale se il debito non è estraneo ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità.
- La rilevanza ai fini dell'impignorabilità non è la natura formale del credito (tributario o altro) ma il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia: anche debiti tributari possono essere strumentali ai bisogni familiari se risultano volti a mantenere o potenziare la capacità produttiva o il tenore di vita familiare.
- La data di costituzione del fondo rispetto all'insorgenza del credito è in generale irrilevante: l'impignorabilità può operare anche per crediti anteriori alla costituzione del fondo, salvo azione revocatoria.
- L'onere della prova dell'impignorabilità grava sul debitore/opponente: è necessario dimostrare la regolare costituzione e opponibilità del fondo e, soprattutto, che il singolo debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure sulla motivazione sono ammesse solo nei limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c. (post riforma): occorre indicare un fatto storico omesso, dimostrare che è stato oggetto di discussione e che la sua valutazione avrebbe portato a un esito diverso.
- Pratica consigliata per il debitore che vuole opporsi all'iscrizione ipotecaria: produrre documentazione formale di costituzione e trascrizione del fondo, elementi probatori che colleghino specificamente l'origine del debito ad attività estranee ai bisogni familiari e, se possibile, elementi che dimostrino che il creditore era a conoscenza dell'estraneità.
- In giudizio di merito il giudice valuta il nesso finalistico (scopo del debito) con discrezionalità sulla prova: le valutazioni di merito difficilmente sono riformabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
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