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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22812/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, relativo a dichiarazioni mendaci o omissioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. I primi due motivi contestavano l'assenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che l'errore sulla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, nonché l'erronea indicazione dei componenti effettivi del nucleo familiare e delle fonti di reddito, escludessero il dolo. Un ulteriore motivo riguardava la concreta dosimetria della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sull'elemento psicologico, richiamando il principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude il dolo del reato ex art. 95 d.P.R. n. 115/2002, poiché l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e quindi non si verte in un errore su legge extrapenale. Ha inoltre considerato inammissibile la doglianza sulla pena, osservando che il ricorrente non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice applicata al caso; l'errore sulla nozione di reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato non esclude l'elemento soggettivo.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato espressamente dalla norma incriminatrice; per questo l'errore sulla nozione di reddito non è qualificato come errore su legge extrapenale idoneo a escludere il dolo.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133 cod. pen. quale criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 132 cod. pen. quale criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore dell'agente sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude di per sé il dolo del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 quando la disposizione incriminatrice richiama espressamente il parametro normativo da cui deriva il contenuto della nozione.
  • L'errore sul numero dei componenti del nucleo familiare o sulle fonti di reddito considerate nella dichiarazione non è, di per sé, decisivo per escludere l'elemento soggettivo, se il giudice di merito ha già congruamente motivato sulla sussistenza del dolo.
  • La censura di cassazione sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La determinazione della pena, compreso il bilanciamento tra circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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