Sentenza n. 226/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 16 luglio 2021, n. 8/R - regolamento regionale recante: “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26), compreso l'Allegato A, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte; - della deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 18-3505 “Approvazione Regolamento regionale recante: contenuti e modalità di redazione del Rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte; - di ogni altro atto prodromico e consequenziale o comunque connesso al regolamento e alla deliberazione di cui sopra, ivi compreso (i) il parere favorevole in merito alla proposta di regolamento della Giunta regionale recante “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)” reso dalla commissione consiliare competente (V Commissione seduta congiunta con la III Commissione) nella seduta del 5 luglio 2021 nonché (ii) la determinazione dirigenziale 22 luglio 2021, n. 466, ed il relativo allegato contenente, tra l'altro, le specifiche tecniche necessarie al caricamento sul cloud regionale di tutta la documentazione prevista per il rapporto di fine concessione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 agosto 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento regionale sul contenuto e sulle modalità di redazione del rapporto di fine concessione per le grandi derivazioni idroelettriche, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (regione e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di concessioni di grande derivazione idroelettrica con scadenza fino al 2029, ha impugnato il regolamento regionale piemontese adottato in attuazione della legge regionale n. 26 del 2020, contestando la disciplina del rapporto di fine concessione e, in particolare, i criteri di trasferimento e valorizzazione delle opere e di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, come modificato dall'art. 11-quater del d.l. n. 135/2018, nonché della normativa regionale, sostenendo che la disciplina avrebbe illegittimamente omesso di valorizzare il principio di onnicomprensività del trasferimento del ramo d'azienda. Ha contestato, per le opere bagnate, la limitazione dell'indennizzo agli investimenti autorizzati o previsti dall'atto concessorio e, per le opere asciutte, il criterio di determinazione del prezzo al netto dei beni ammortizzati, ritenuto deteriore rispetto al precedente riferimento al valore di mercato. In via subordinata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quater del d.l. n. 135/2018 e della legge regionale n. 26/2020 per violazione degli artt. 3, 41, 42, 77 e 117 Cost., dei principi di tutela dell'affidamento, irretroattività, concorrenza e parità di trattamento, nonché della direttiva 2014/23/UE, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, davanti al quale la causa può essere riassunta nel termine di legge ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha applicato il criterio secondo cui rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie relative a provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche, anche quando l'atto sia adottato da un'amministrazione non istituzionalmente preposta al settore. Sono invece riservate al giudice amministrativo ordinario le controversie riguardanti atti soltanto strumentali a procedimenti relativi alle acque, quando l'incidenza sul regime delle acque sia meramente indiretta oppure prevalgano interessi pubblicistici diversi. Nel caso concreto, il regolamento impugnato disciplina la fase terminale della concessione, l'inventario e la valutazione delle opere, il loro trasferimento al nuovo gestore e l'indennizzo al concessionario uscente; tali elementi incidono direttamente sulla gestione del demanio idrico, sulle modalità di sfruttamento della risorsa e sulla struttura economica della concessione. Pertanto la controversia, compresi i profili relativi all'indennizzo, appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e il TAR non ha esaminato nel merito le censure sostanziali e costituzionali. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 5.000,00 di spese in favore della Regione Piemonte; le spese nei confronti del Comune sono state compensate. È stata inoltre applicata la sanzione di euro 1.300,00 prevista dall'art. 13-ter dell'allegato II alle disposizioni di attuazione del c.p.a., per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali del ricorso.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933
appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione "in materia di acque pubbliche"
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie contro provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sull'utilizzazione e sul regime delle acque pubbliche.
art. 11 c.p.a.
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge.
art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, allegato II disposizioni di attuazione c.p.a.
La parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti [...] può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato
La sanzione per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali è applicabile valutando l'entità del superamento e la complessità o dimensione degli atti; nel caso concreto è stata quantificata in euro 1.300,00.
art. 11-quater d.l. n. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019
La norma statale ha modificato la disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e dei criteri di trasferimento e indennizzo delle opere, ma il TAR non ne ha esaminato la legittimità sostanziale per difetto di giurisdizione.
art. 12 d.lgs. n. 79/1999
La disposizione costituisce, nel quadro richiamato dalle parti, la disciplina statale di riferimento per l'affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche; le relative censure non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento impugnato incide direttamente e immediatamente sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche, anche se adottato da un organo amministrativo non istituzionalmente preposto alla gestione del settore.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche le controversie relative a provvedimenti che disciplinano la fase terminale di una concessione di grande derivazione idroelettrica, il trasferimento delle opere al nuovo gestore e la determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente, poiché tali profili incidono sulla gestione del demanio idrico e sulla struttura economica della concessione.
- La giurisdizione del giudice amministrativo ordinario permane per gli atti meramente strumentali a procedimenti concernenti le acque pubbliche, quando essi non incidano direttamente sul regime o sull'utilizzazione della risorsa, oppure quando nel provvedimento prevalgano interessi pubblicistici diversi, quali quelli ambientali, urbanistici o di gestione del territorio.
- La sanzione per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti processuali può essere applicata anche a ricorsi depositati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina che l'ha introdotta, in quanto norma processuale, con quantificazione rimessa alla valutazione del giudice in rapporto all'entità del superamento e alla complessità dell'atto.
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