Cassazione Civile, Ordinanza n. 13975/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio realizzato su un fondo confinante con quello della resistente. La proprietaria confinante ha chiesto la demolizione o l’arretramento del fabbricato e il risarcimento dei danni, deducendo la violazione delle distanze legali tra costruzioni e dal confine previste sia dal codice civile sia dalla disciplina urbanistica locale, oltre alla realizzazione di un terrapieno artificiale, a un muro che alterava il deflusso delle acque meteoriche e all’apertura di vedute asseritamente illegittime. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello è stata invece accolta, ritenendosi che il muro in cemento armato realizzato dalla società costituisse una costruzione, anche quale muro di fabbrica e di contenimento di un terrapieno artificiale, con conseguente condanna alla demolizione o all’arretramento fino alla distanza di cinque metri dal confine. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulle distanze, sostenendo che il muro fosse solo un’opera di contenimento di un terrapieno naturale, che la disciplina applicabile fosse quella del piano di fabbricazione del 1986 e del piano particolareggiato, che consentirebbe una distanza inferiore, e che non potessero applicarsi regolamento edilizio e PUC sopravvenuti o non vigenti; con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d’appello applicato d’ufficio la disciplina dei cinque metri senza attivare il contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che non vi è nullità per mancata attivazione del contraddittorio quando il giudice si limita a individuare d’ufficio la norma di diritto applicabile a fatti già allegati dalle parti, in base al principio iura novit curia. Ha inoltre reputato inammissibile, per la parte in cui tendeva a una nuova valutazione del merito e delle prove, e comunque infondato, il primo motivo: la Corte territoriale aveva legittimamente qualificato il manufatto come costruzione e aveva correttamente applicato la disciplina locale vigente del 1986, che imponeva la distanza di cinque metri dal confine; le ulteriori deduzioni sulla deroga e sulla diversa disciplina urbanistica non erano idonee a sovvertire tale conclusione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’avvertimento sulla possibile debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
è richiamato come norma generale sulle distanze tra costruzioni, da coordinare con la disciplina urbanistica locale
art. 872 c.c.
invocato dalla ricorrente nel combinato disposto con l’art. 873 c.c. e con le norme urbanistiche locali
art. 905 c.c.
richiamato in relazione alla distanza delle vedute dal confine
art. 101, comma 2, c.p.c.
la sua violazione non sussiste quando il giudice si limita a individuare d’ufficio la norma di diritto applicabile a fatti già allegati, senza introdurre fatti nuovi
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rubrica del motivo per nullità della sentenza e violazione del contraddittorio
art. 18 norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Valledoria del 1986
distanza inferiore a 5,00 ml; distacco tra edifici di ml 3,00/10,00
richiamato dalla ricorrente come possibile deroga, ma ritenuto non applicabile in concreto perché incompatibile con la distanza minima tra pareti finestrate e con i limiti della deroga consentita dalla disciplina statale
art. 12 norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del Comune di Valledoria per la località La Ciaccia
minimo assoluto comunque di m 1,50
era la distanza invocata originariamente dalla parte attrice, ma la Corte d’appello ha ritenuto applicabile la disciplina diversa e anteriore del programma di fabbricazione
art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
la Corte lo richiama per affermare l’inderogabilità della distanza minima tra pareti finestrate, salvo il limitato caso dei gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni con previsioni planovolumetriche
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini dell’eventuale ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
artt. 1 e 10 disp. prel. c.c.
invocati dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la decisione li valorizzi come decisivi
Massime di principio
- Il giudice di merito può individuare d’ufficio la disciplina normativa applicabile ai fatti dedotti in causa senza violare l’art. 101, comma 2, c.p.c., quando non introduce fatti nuovi o circostanze non allegati, ma si limita a qualificare giuridicamente il materiale fattuale già in contraddittorio.
- La censura in cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione in fatto quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e sorretta da elementi istruttori.
- Ai fini delle distanze legali, la qualificazione di un manufatto come "costruzione" dipende dalla sua effettiva funzione e consistenza materiale; la contestazione di tale qualificazione non è sindacabile in cassazione se mira solo a sovrapporre una lettura alternativa delle prove.
- La disciplina urbanistica locale sulle distanze si applica se vigente e integrativa del codice civile; la sopravvenienza di strumenti urbanistici successivi non rileva, di per sé, per escludere l’applicazione della disciplina già vigente al momento del rilascio del titolo edilizio o comunque del fatto costruttivo.
- Le deroghe locali alle distanze minime non possono essere interpretate in modo da eludere la disciplina statale inderogabile sulle distanze tra pareti finestrate, salvo i limitati casi espressamente consentiti dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
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