Cassazione Civile, Ordinanza n. 20203/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, affinché riesamini la questione delle spese di lite e provveda anche a quelle del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, poi revocato dalla Corte d'appello che, accogliendo il gravame della parte intimata, ha comunque condannato quest'ultima al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta, pari a euro 8.746,95, disponendo però la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l'accoglimento soltanto parziale della domanda non giustificasse la compensazione delle spese, soprattutto a fronte della soccombenza finale della controparte. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: il giudizio, introdotto nel 2001, era soggetto al testo previgente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., che consentiva la compensazione per giusti motivi; tuttavia, la Corte territoriale aveva compensato le spese basandosi solo sull'accoglimento dell'appello, senza considerare l'esito complessivo della lite e la soccombenza finale dell'appellante, oltre a valorizzare un preteso carattere ibrido della vicenda in modo logicamente inconciliabile con l'affermazione della pacifica esistenza del conferimento dell'incarico e dello svolgimento delle prestazioni.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La compensazione delle spese non può tradursi in una regolazione contraria al criterio della soccombenza complessiva; la norma rileva quale parametro di legittimità della statuizione sulle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel testo applicabile al giudizio introdotto nel 2001, la compensazione delle spese era consentita per giusti motivi; la statuizione resta sindacabile in cassazione per violazione di legge se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o per vizio di motivazione ove si invochino giusti motivi di compensazione.
art. 2 L. 28 dicembre 2005, n. 263
La modifica del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data prevista dalla normativa transitoria richiamata dalla Corte.
art. 39-quater D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51
Ha prorogato il termine di applicazione della nuova disciplina delle spese, rendendo rilevante il regime previgente per i giudizi instaurati prima del 1 marzo 2006.
Massime di principio
- Nel regime previgente all'intervento riformatore dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese per giusti motivi deve essere sorretta da una motivazione coerente e non può prescindere dall'esito complessivo della causa.
- La regolazione delle spese va effettuata in base alla soccombenza finale e globale, non sulla sola base dell'accoglimento parziale di un singolo grado o di una singola domanda.
- È censurabile in cassazione la statuizione sulle spese quando la compensazione venga disposta in contrasto con il criterio della soccombenza o mediante motivazione logicamente incompatibile con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
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