Ordinanza n. 4060/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento a) del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, delle Risorse Umane e del Bilancio del Ministero della Salute del 23.12.2024 di approvazione delle graduatorie di merito relative alla procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive n. 61 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti del ruolo del Ministero della Salute all’Area dei Funzionari del medesimo ruolo (codice concorso 827), nella parte in cui ha erroneamente collocato il ricorrente nella graduatoria della Famiglia professionale sanitaria alla posizione n. 24 con un punteggio complessivo di punti 83 e comunque in posizione non utile alla progressione tra le aree; b) del verbale, anche se non conosciuto, con cui la Commissione esaminatrice della Famiglia Sanitaria ha formulato la graduatoria definitiva di merito, nella parte in cui non è stato attribuito alcun punteggio per l’esperienza professionale pregressa maturata a far data dal 10.10.2000 in qualità di collaboratore presso il Ministero della Salute; c) dell’equivoco, oltreché illegittimo art. 4, comma 3, del predetto bando, emanato con decreto del Capo Dipartimento del 22.8.2024, nella parte in cui, in assenza di qualsivoglia motivazione, ed in palese violazione del principio del favor partecipationis, non ha tenuto conto del servizio prestato con contratto di co.co.co. presso lo stesso Ministero; d) ove e per quanto occorra, delle FAQ del 10.9.2024, nella parte in cui, ai fini della esperienza maturata nell’area di provenienza, non si considera rilevante il servizio prestato con contratto di co.co.co; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione del ricorrente. OLTRECHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente, previa dichiarazione di inefficacia dei contratti medio tempore eventualmente stipulati tra il Ministero e i primi graduati, ad essere inserito al nono posto nella graduatoria di merito, con pronuncia a valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di una procedura di progressione tra le aree, nonché gli atti presupposti relativi alla mancata valutazione dell’esperienza professionale maturata con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 23 dicembre 2024 di approvazione delle graduatorie della procedura per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari del Ministero della Salute, lamentando l’erronea collocazione al ventiquattresimo posto, con 83 punti, in posizione non utile alla progressione. Ha dedotto la mancata attribuzione di punteggio per l’esperienza professionale maturata dal 10 ottobre 2000 presso il Ministero della Salute in qualità di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Ha inoltre contestato l’art. 4, comma 3, del bando e le FAQ del 10 settembre 2024, nella parte in cui escludevano tale servizio dal computo dell’esperienza maturata nell’area di provenienza, prospettando violazione del principio del favor partecipationis e chiedendo l’inserimento al nono posto della graduatoria, anche mediante reintegrazione in forma specifica e previa dichiarazione di inefficacia degli eventuali contratti stipulati con i candidati utilmente graduati. Nel corso del giudizio è emerso che, a seguito della rettifica delle graduatorie disposta il 28 marzo 2025, l’ultimo candidato collocato in graduatoria non era più l’originario controinteressato costituito, ma un diverso candidato, la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla graduatoria, al bando e alle FAQ. Ha rilevato che la rettifica delle graduatorie intervenuta durante il giudizio ha modificato l’identità del soggetto collocato nell’ultima posizione utile o comunque della posizione potenzialmente incisa dalla domanda del ricorrente. Poiché il nuovo candidato, Domenico Lipsi, potrebbe subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, il giudice ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Il ricorrente deve notificargli il ricorso e l’ordinanza entro quindici giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza, e depositare la prova dell’adempimento entro i successivi dieci giorni dal perfezionamento della notificazione. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 7 luglio 2026.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, una modifica della graduatoria impugnata determina l’individuazione di un nuovo soggetto potenzialmente pregiudicato dall’accoglimento del ricorso, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tale nuovo controinteressato prima di definire la controversia.
- L’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice comporta per il ricorrente l’onere di notificare al nuovo controinteressato il ricorso e il provvedimento che ordina l’integrazione entro il termine assegnato e di depositare successivamente la documentazione comprovante il perfezionamento delle notifiche.
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