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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto l'applicazione dell'agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, agli atti relativi a mutui a tasso zero concessi dalla Provincia di Bolzano per l'acquisto di abitazioni nell'ambito dell'edilizia agevolata. Secondo l'Amministrazione, tale beneficio fiscale era riservato agli atti e contratti relativi ai programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della L. n. 865 del 1971 e non poteva essere esteso a programmi di finanziamento istituiti da altri enti pubblici, anche se destinati a cittadini meno abbienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti che non avevano definito la propria posizione mediante condono. Ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando i ricorsi originari dei contribuenti. Per gli altri contribuenti il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2

    Le agevolazioni consistono nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria.

    Le agevolazioni si applicano esclusivamente agli atti e contratti relativi ai programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della L. n. 865 del 1971, affidati ai soggetti istituzionali individuati dalla norma, e non a qualunque programma abitativo agevolato promosso da un diverso ente pubblico.

  • L. 22 ottobre 1971, n. 865, titolo IV

    Individua i programmi di edilizia residenziale pubblica ai quali è collegato il regime fiscale agevolato previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42

    Ha abrogato le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle contenute nel medesimo decreto, impedendo di estendere il beneficio fiscale sulla base di precedenti norme che lo riferivano anche a programmi regionali o di enti diversi.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    Ha consentito la definizione agevolata delle liti fiscali, determinando l'estinzione del giudizio per i contribuenti che vi hanno aderito.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie non espressamente comprese nella norma.
  • Per ottenere il beneficio previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, non è sufficiente che il finanziamento riguardi l'acquisto di una casa da parte di soggetti meno abbienti o che sia promosso da un ente pubblico: occorre verificare che l'operazione rientri nello specifico programma di edilizia residenziale previsto dalla L. n. 865 del 1971.
  • La mera finalità sociale o abitativa dell'intervento non consente di equiparare automaticamente programmi provinciali o regionali ai programmi statali tipizzati dalla normativa fiscale.
  • L'eventuale adesione a una definizione agevolata può estinguere il giudizio per i soggetti che vi hanno aderito, ma non produce necessariamente effetti per gli altri contribuenti coinvolti nella medesima controversia.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene già accertati tutti i fatti rilevanti, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, senza rinvio.

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