Provvedimento AGCM AS2169 del 22/04/2026
DELEGA AL GOVERNO PER RIFORMA ORDINAMENTO FORENSE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso parere al Ministero della Giustizia sul disegno di legge recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. L'AGCM esprime valutazione positiva per le misure che semplificano l'accesso alla professione e valorizzano formazione e aggiornamento, ma segnala criticità concorrenziali in relazione alla disciplina dei compensi, al parere di congruità, all'attribuzione di poteri regolatori agli Ordini e alla disciplina delle specializzazioni. L'indicazione di fondo è che i decreti attuativi rispettino i principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità, evitando estensioni improprie di vincoli tariffari o restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione.
Parere al Ministero della Giustizia sul DDL delega per la riforma dell'ordinamento forense: l'AGCM apprezza le misure pro-concorrenziali su accesso e formazione, ma chiede correzioni su compensi, parere di congruità, ruolo regolatorio degli Ordini e specializzazioni per evitare restrizioni ingiustificate.
Parere al Ministero della Giustizia sulla delega per la riforma dell'ordinamento forense
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende un parere al Ministero della Giustizia sul disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense". L'intervento è esaminato alla luce del d.lgs. n. 142/2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/958, che impone una valutazione ex ante di proporzionalità per le misure suscettibili di limitare l'accesso o l'esercizio delle professioni regolamentate.
Quadro generale e apprezzamento per le misure pro-concorrenziali
L'Autorità riconosce che la riforma si colloca nel più ampio riassetto della disciplina delle professioni intellettuali e mira a modernizzare la professione forense, aumentarne l'attrattività e migliorarne l'efficienza, nel rispetto di elevati standard qualitativi. Sono considerate particolarmente apprezzabili le misure di semplificazione dell'accesso, tra cui:
- la possibilità per il praticante abilitato di esercitare il patrocinio autonomo, in ambito civile e penale, entro limiti di valore e di pena e previa iscrizione in un'apposita sezione del registro;
- la semplificazione dell'esame di Stato, con riduzione delle prove scritte da tre a due e mantenimento della prova orale, oltre al richiamo di modalità più agevoli sperimentate in fase emergenziale;
- l'attenzione alla formazione di avvocati e tirocinanti, considerata essenziale per qualità tecnica dell'assistenza legale.
Criteri di valutazione concorrenziale e proporzionalità
L'AGCM ricorda che le restrizioni all'accesso o all'esercizio della professione sono ammissibili solo se non discriminatorie, necessarie per motivi imperativi di interesse generale e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. In questo quadro, l'Autorità segnala che alcune misure del DDL richiedono cautela interpretativa e, in sede attuativa, dovranno essere conformate ai principi di giustificazione e proporzionalità.
Compensi professionali, libera pattuizione ed equo compenso
In materia di compensi professionali, il DDL conferma il principio della libera pattuizione, salvo la disciplina dell'equo compenso nei casi previsti. L'Autorità ritiene condivisibili gli obiettivi di tutela degli utenti e di buon funzionamento della giustizia, ma osserva che la documentazione di accompagnamento fa emergere anche finalità di sostegno economico della categoria e di contrasto alla pressione al ribasso sui compensi, finalità che non integrano motivi imperativi di interesse generale ai sensi del d.lgs. n. 142/2020.
L'AGCM avverte pertanto che le nuove regole non devono trasformarsi in un'estensione di fatto di regimi assimilabili a minimi tariffari. In particolare:
- i criteri di determinazione del compenso basati su quantità, qualità, proporzionalità e obiettivi perseguiti non devono essere letti come correlazione automatica tra livello del compenso e qualità della prestazione;
- la qualità deve essere assicurata tramite strumenti propri dell'ordinamento professionale, quali formazione, aggiornamento e vigilanza disciplinare;
- va preservata la possibilità di praticare compensi differenziati, anche inferiori ai parametri, nei rapporti con clienti diversi dai grandi clienti soggetti all'equo compenso, anche in ragione della natura della prestazione o di modelli organizzativi più efficienti.
Monocommittenza, collaborazione continuativa e parametri
Con riferimento alla previsione di un compenso non inferiore ai parametri nei rapporti di monocommittenza o collaborazione continuativa, l'Autorità ritiene che la disposizione rischi di introdurre un vincolo generalizzato al rispetto dei parametri al di fuori dei casi coperti dalla legge n. 49/2023. In assenza di specifiche giustificazioni di necessità e proporzionalità, l'AGCM suggerisce di limitarne l'applicazione ai soli rapporti già riconducibili alla disciplina dell'equo compenso, cioè quelli con grandi clienti, e di riformulare la norma eliminando il riferimento a un compenso "comunque non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare".
Parere di congruità e recupero dei crediti professionali
Il DDL delega al Governo anche la valutazione dell'estensione della disciplina dell'art. 7 della legge n. 49/2023, relativa al parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dei crediti professionali. L'Autorità osserva che tale strumento è attualmente legato ai parametri forensi nell'ambito dell'equo compenso e che un'estensione generalizzata ai rapporti ordinari rischierebbe di attribuire a tali parametri una funzione sostanzialmente vincolante anche dove dovrebbe operare la libera pattuizione.
L'AGCM invita quindi a individuare soluzioni alternative per agevolare il recupero dei crediti professionali senza incidere sulla libertà di determinazione del compenso.
Ruolo degli Ordini e concentrazione di poteri regolatori
La delega prevede che i decreti legislativi stabiliscano "di preferenza" l'adozione delle disposizioni attuative mediante regolamenti del CNF o richiedano il suo parere nei casi di esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro. L'Autorità legge tale impostazione come attribuzione al CNF di un potere regolamentare diretto, condiviso con i COA, su profili rilevanti dell'accesso e dell'esercizio della professione.
Richiamando precedenti interventi, l'AGCM segnala il rischio che l'attribuzione di potestà regolatorie a organismi espressione di interessi di categoria contrasti con i principi di concorrenza, soprattutto se non vi è una netta separazione tra funzione regolatoria pubblica e autodisciplina privata. Per questo ritiene opportuno mantenere il potere regolamentare in capo ai soli pubblici poteri.
Formazione, aggiornamento professionale e specializzazioni forensi
L'Autorità considera condivisibile l'obiettivo di garantire il mantenimento e il miglioramento della qualità delle prestazioni professionali attraverso formazione e aggiornamento. Tuttavia, ritiene necessario che la disciplina attuativa non introduca restrizioni ingiustificate all'accesso o all'esercizio della professione.
In materia di specializzazioni forensi, il DDL affida l'organizzazione dei corsi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni specialistiche e il rilascio del titolo al CNF. L'AGCM osserva che la mancata previsione di modalità alternative alla frequenza dei corsi, come il riconoscimento della comprovata esperienza professionale, suscita perplessità concorrenziali. Suggerisce pertanto:
- un sistema aperto di acquisizione della specializzazione, non limitato ai corsi formativi;
- criteri certi, oggettivi e non discriminatori per il riconoscimento del titolo;
- meccanismi che valorizzino anche percorsi professionali, di studio o di ricerca alternativi.
Pubblicità dei servizi legali, solidarietà nelle spese e accreditamento formativo
Quanto alla pubblicità dei servizi legali, l'Autorità rileva che il DDL rinvia ai decreti attuativi la definizione della materia e auspica un impianto coerente con il quadro vigente, che faccia riferimento alla "pubblicità" e non alla sola "informazione", preservando un ampio ricorso ai diversi strumenti pubblicitari e evitando restrizioni non giustificate.
Sul versante della disciplina dei compensi, l'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 3, introduce la solidarietà nel pagamento delle spese legali senza disciplinare espressamente la deroga consensuale tra le parti. L'Autorità osserva che ciò potrebbe comportare un aggravio per i destinatari della prestazione e invita a chiarire, in sede attuativa, la possibilità di escludere o modulare la solidarietà mediante accordo.
Infine, con riguardo agli obblighi formativi e ai relativi regolamenti del CNF, l'AGCM raccomanda che l'accreditamento dei soggetti terzi erogatori avvenga sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, per favorire la concorrenza tra operatori e l'offerta di servizi didattici diversificati. Analogamente, nella disciplina delle esenzioni dagli obblighi formativi, occorre evitare discriminazioni fondate sulla mera anzianità di iscrizione all'albo.
Conclusione
L'Autorità auspica che il Ministero tenga conto delle osservazioni formulate, così da assicurare che la delega sia attuata in modo conforme ai principi di necessità, giustificazione e proporzionalità delle restrizioni. Il parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità.
Punti principali
Valutazione generale della riforma
L'Autorità considera complessivamente apprezzabili le disposizioni del DDL delega che modernizzano la professione forense, semplificano l'accesso e rafforzano formazione e qualità dell'assistenza legale. Richiama però che la propria valutazione ex ante, ai sensi del d.lgs. n. 142/2020 attuativo della direttiva (UE) 2018/958, riguarda ogni misura suscettibile di introdurre restrizioni all'accesso o all'esercizio di professioni regolamentate, che devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.
Compensi professionali e rischio di vincoli tariffari
L'AGCM ritiene in linea di principio condivisibili gli obiettivi di tutela dei destinatari dei servizi legali e di buon funzionamento della giustizia, ma avverte che alcune finalità emerse nella documentazione preparatoria - sostegno economico della categoria e contrasto al ribasso dei compensi - non costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Perciò raccomanda di evitare che le previsioni sui compensi si traducano in una estensione surrettizia di minimi tariffari o in un irrigidimento del mercato, preservando la libera pattuizione salvo i casi eccezionali di equo compenso ex legge n. 49/2023.
Parere di congruità e recupero dei crediti
Con riferimento alla possibile estensione dell'art. 7 della legge n. 49/2023 sul parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo, l'Autorità osserva che tale strumento è oggi strettamente ancorato ai parametri forensi e al perimetro dell'equo compenso. Un'applicazione generalizzata anche ai rapporti ordinari rischierebbe di rendere di fatto vincolanti i parametri fuori dai casi dei grandi clienti. L'AGCM suggerisce quindi di individuare soluzioni alternative per semplificare il recupero dei crediti professionali senza incidere sulla libertà di determinazione del compenso.
Ruolo degli Ordini e potere regolamentare
Il DDL attribuisce al CNF e agli Ordini un ruolo rilevante nella definizione di aspetti dell'accesso e dell'esercizio della professione. L'Autorità richiama il proprio orientamento contrario all'attribuzione di potestà regolatorie a organismi espressione di interessi di categoria, in assenza di una netta separazione tra funzione pubblica regolatoria e autodisciplina privata. Ritiene quindi opportuno che il potere regolamentare resti in capo ai soli pubblici poteri.
Formazione, aggiornamento e specializzazioni
L'Autorità valuta positivamente l'attenzione alla formazione e all'aggiornamento professionale, ma chiede che l'accreditamento dei soggetti terzi e le cause di esenzione siano disciplinati con criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In materia di specializzazioni forensi, osserva che l'assenza di percorsi alternativi alla frequenza dei corsi - ad esempio il riconoscimento della comprovata esperienza - può creare restrizioni ingiustificate; suggerisce quindi un sistema aperto, con criteri certi per il riconoscimento della specializzazione.
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