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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2170 del 23/04/2026

COMUNE DI CERIALE (SV) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - QUANTIFICAZIONE INDENNIZZI

AGCMAS2170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il parere è rivolto al Comune di Ceriale e riguarda la quantificazione degli indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti nell’ambito delle procedure di gara per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo. L’Autorità apprezza l’adeguamento del criterio C.1, ma ribadisce le criticità del criterio C.2 e, soprattutto, contesta la perizia sugli indennizzi nella parte in cui include beni di facile rimozione rivendibili sul mercato secondario. L’AGCM invita quindi il Comune a ricalcolare gli importi limitandoli ai soli investimenti non ammortizzati non recuperabili tramite rivendita, per evitare barriere all’ingresso e oneri disincentivanti per i nuovi concorrenti.

Parere al Comune di Ceriale sugli indennizzi ai concessionari uscenti nelle gare per concessioni demaniali marittime turistico-ricreative: l’AGCM chiede di escludere dal computo i beni rivendibili sul mercato secondario e di ridurre gli effetti distorsivi sulla concorrenza.

Comune di Ceriale – concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e quantificazione degli indennizzi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende un parere al Comune di Ceriale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, nell’ambito delle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo. Il parere interviene dopo una richiesta di chiarimenti del Comune e riguarda sia i criteri di valutazione del bando sia, soprattutto, la quantificazione degli indennizzi da corrispondere ai concessionari uscenti.

Quadro della richiesta e contesto procedurale

La richiesta del Comune si colloca nel seguito di una precedente interlocuzione avviata dall’Autorità, che aveva invitato l’ente a chiarire alcuni aspetti della procedura selettiva. Le osservazioni riguardano la Scheda allegata al Bando di gara approvato con determinazione n. 1307 del 30 dicembre 2025 e la determinazione dirigenziale n. 196 del 3 febbraio 2026.

Criteri di valutazione del bando: apprezzamento e criticità

L’Autorità esprime apprezzamento per la disponibilità del Comune a precisare che il punteggio relativo al criterio C.1 può essere attribuito indistintamente con riferimento all’esperienza maturata in tutte le attività turistico-ricreative, anche se non svolte in regime di concessione. Tale chiarimento è ritenuto coerente con un’impostazione meno restrittiva e più aperta alla concorrenza.

Di contro, l’AGCM ribadisce le criticità concorrenziali del criterio C.2 della Scheda allegata al Bando. Il punteggio, infatti, può essere riconosciuto solo a chi abbia già svolto attività turistico-ricreative in regime di concessione, con l’effetto di attribuire un vantaggio ingiustificato agli operatori già titolari di concessioni rispetto agli altri operatori e ai nuovi entranti.

Quantificazione degli indennizzi: profili anticoncorrenziali

Il nucleo del parere riguarda la concreta determinazione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti in caso di assegnazione della concessione a un nuovo operatore. L’Autorità rileva che, nonostante il richiamo contenuto nella determinazione dirigenziale n. 196/2026 alle indicazioni già fornite, dalla documentazione successivamente trasmessa emerge che il perito ha incluso nel calcolo anche beni di facile rimozione, suscettibili di essere rivenduti dal concessionario uscente su un mercato secondario.

Secondo l’AGCM, questa impostazione è problematica perché gli indennizzi, specie se di importo considerevole, possono costituire una barriera all’ingresso per gli operatori interessati a partecipare alle gare. Il costo dell’indennizzo ricade infatti sul nuovo concessionario e può incidere sulla contendibilità della procedura.

Il corretto perimetro dell’indennizzo secondo l’Autorità

L’Autorità richiama il proprio orientamento consolidato: l’indennizzo al concessionario uscente è ammissibile solo nei limiti della tutela del legittimo affidamento, ove sussistente, e comunque solo per il valore di eventuali investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, purché non siano vendibili su un mercato secondario.

In questa prospettiva, resta fermo l’art. 49 del Codice della navigazione, ma l’esigenza di rimborsare i costi non recuperati deve essere bilanciata con procedure di affidamento coerenti con i principi di concorrenza e con gli incentivi a effettuare investimenti. L’Autorità richiama inoltre i propri precedenti, nonché la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Richiamo alla posizione della Commissione europea

L’AGCM richiama anche la posizione della Commissione europea, secondo cui l’indennizzo crea sin dall’inizio una disparità di trattamento tra i candidati, perché solo i nuovi entranti devono considerarlo nel proprio quadro economico e si trovano quindi in una posizione di svantaggio competitivo. Ne deriva che qualsiasi obbligo di compensazione non deve generare oneri indebiti tali da scoraggiare la partecipazione alle procedure selettive.

La Commissione, inoltre, viene richiamata in relazione al rischio che l’indennizzo possa costituire un disincentivo alla partecipazione al concorso per l’affidamento.

Indicazioni conclusive al Comune

Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità invita il Comune di Ceriale a rivedere la quantificazione degli indennizzi, eliminando dal computo gli importi relativi al valore di eventuali investimenti del concessionario uscente per i quali sia possibile la vendita su un mercato secondario.

L’Autorità chiede al Comune di comunicare le determinazioni assunte entro 30 giorni dalla ricezione del parere. Viene inoltre precisato che il parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità e che eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere rappresentate entro il medesimo termine.

Punti principali

Destinatario e oggetto del parere

L’Autorità rende un parere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, al Comune di Ceriale in merito alla quantificazione degli indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti nelle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Valutazione positiva sul criterio C.1

L’AGCM esprime apprezzamento per la disponibilità del Comune a precisare, mediante FAQ o revisione della tabella di valutazione, che il punteggio del criterio C.1 può essere attribuito indistintamente con riferimento all’esperienza maturata in tutte le attività turistico-ricreative, anche se non svolte in regime di concessione.

Criticità del criterio C.2 del bando

L’Autorità ribadisce che il criterio C.2 attribuisce un vantaggio ingiustificato agli operatori che hanno già svolto attività turistico-ricreative in regime di concessione, poiché il relativo punteggio è riservato solo a tali soggetti e può penalizzare altri operatori e nuovi entranti.

Criticità sulla quantificazione degli indennizzi

L’AGCM rileva che la perizia trasmessa dal Comune include nel calcolo anche beni di facile rimozione, suscettibili di rivendita su un mercato secondario. Tale impostazione rende gli indennizzi di importo considerevole e può costituire una barriera all’ingresso per i potenziali partecipanti alle gare.

Criterio corretto di calcolo dell’indennizzo

L’Autorità richiama il proprio orientamento secondo cui l’indennizzo al concessionario uscente è riconoscibile solo per tutelare il legittimo affidamento, nei limiti del valore di eventuali investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione e non rivendibili sul mercato secondario, fermo restando l’art. 49 del Codice della navigazione.

Effetti concorrenziali e indicazioni finali

L’AGCM osserva che anche la Commissione europea ha evidenziato come l’indennizzo crei una disparità di trattamento tra candidati e possa disincentivare la partecipazione dei nuovi operatori. Invita quindi il Comune a rivedere la quantificazione eliminando dal computo il valore dei beni rivendibili e a comunicare le determinazioni assunte entro 30 giorni.

Come è indicizzato

Materiepareresegnalazione al governo e agli enti localiconcessioni demaniali marittimegare pubblicherestrizioni concorrenziali

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