Provvedimento AGCM AS2178 del 16/04/2026
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEL COMUNE DI CERVIA - DELIBERAZIONE N. 43/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM rende un parere motivato al Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, sulla deliberazione commissariale n. 43/2026 relativa all’avvio delle procedure di evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e sportivo. L’Autorità ritiene che il Comune, invece di differire l’indizione delle gare subordinandola a ulteriori attività istruttorie e all’adozione di un bando-tipo ministeriale, avrebbe dovuto procedere senza ritardo all’apertura del mercato, in conformità all’art. 49 TFUE e all’art. 12 della direttiva servizi. Il successivo riscontro del Comune non è stato ritenuto sufficiente e l’AGCM ha deliberato di impugnare il provvedimento dinanzi al TAR competente.
Parere motivato ex art. 21-bis L. 287/1990 al Comune di Cervia sulla deliberazione n. 43/2026 in materia di concessioni demaniali marittime: l’Autorità contesta il rinvio delle gare e la proroga di fatto delle concessioni in essere.
Comune di Cervia - concessioni demaniali marittime e avvio delle gare
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende un parere motivato al Comune di Cervia ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, con riferimento alla deliberazione commissariale n. 43 del 26 marzo 2026, recante modifiche alle linee di indirizzo per l’avvio delle procedure di evidenza pubblica relative alle concessioni demaniali marittime. Il successivo comunicato dà conto del mancato adeguamento del Comune e della decisione dell’Autorità di impugnare il provvedimento dinanzi al TAR competente.
Base giuridica e destinatario dell’intervento
Il destinatario dell’atto è il Comune di Cervia. L’AGCM interviene nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge n. 287/1990, richiamando i principi del diritto dell’Unione in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, in particolare l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi).
Contenuto della deliberazione comunale oggetto di esame
La deliberazione comunale prende atto di precedenti osservazioni dell’Autorità e afferma l’intenzione di conformarsi a prescrizioni volte a tutelare il confronto competitivo. Il Comune dichiara di voler proseguire le attività necessarie all’avvio delle procedure a evidenza pubblica, ma dispone in concreto:
- l’attribuzione al dirigente competente del compito di proseguire l’attività ricognitiva e istruttoria in vista del bando di gara;
- l’invio, entro il 31 maggio 2026, di una nota ai concessionari per acquisire la documentazione necessaria alla perizia prevista dall’art. 4, comma 9, secondo periodo, della l. n. 118/2022 e per completare la ricognizione delle attrezzature e degli investimenti;
- la pubblicazione dei bandi soltanto dopo l’approvazione del bando-tipo previsto dall’art. 8 del d.l. 11 marzo 2026, n. 32, con criteri di selezione da individuare in coerenza con tale modello.
Criticità concorrenziali rilevate
Secondo l’Autorità, la deliberazione non rimuove le criticità già contestate al Comune e, anzi, le aggrava perché rinvia ulteriormente l’apertura del mercato. In particolare, il provvedimento:
- differisce senza giustificazione l’indizione delle gare;
- non contiene un cronoprogramma preciso e immediato delle procedure selettive;
- determina una proroga di fatto delle concessioni in essere, sino al 2027;
- impedisce di conseguire i benefici derivanti dall’assegnazione tramite gara delle concessioni scadute.
L’AGCM esclude che l’operazione possa essere qualificata come mera proroga tecnica, poiché manca l’avvio immediato o comunque in tempi brevissimi della procedura selettiva.
Fondamento europeo e orientamenti giurisprudenziali richiamati
L’Autorità richiama la consolidata giurisprudenza nazionale ed europea che impone il ricorso a procedure competitive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo. Viene ribadito che le disposizioni nazionali sopravvenute, incluse quelle del d.l. n. 131/2024 convertito in l. n. 166/2024, non possono giustificare ulteriori proroghe, in quanto contrastanti con l’art. 12 della direttiva servizi e quindi disapplicabili.
L’AGCM segnala anche che diversi TAR, dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 75 del 5 gennaio 2026, hanno ritenuto illegittime le proroghe al 2027 e hanno fornito indicazioni conformative, imponendo l’indizione delle gare entro la stagione estiva 2026.
Valutazione conclusiva dell’Autorità e conseguenze procedurali
L’Autorità conclude che la deliberazione n. 43/2026 è in contrasto con i principi concorrenziali perché ostacola il confronto competitivo su risorse demaniali scarse e limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la circolazione dei servizi nel mercato interno. Il Comune avrebbe dovuto procedere senza ulteriore ritardo all’avvio delle gare, nel rispetto di equità, trasparenza e non discriminazione, e disapplicare la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.
Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune deve comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate per rimuovere le violazioni. Il comunicato finale dà atto che, a fronte del riscontro del 22 maggio 2026 ritenuto insufficiente, l’Autorità ha deliberato di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Punti principali
Destinatario, base giuridica e oggetto del parere
Il parere è rivolto al Comune di Cervia ed è reso ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990. Riguarda la deliberazione del Commissario straordinario n. 43 del 26 marzo 2026, che modifica le linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo e per l’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Contenuto della decisione comunale contestata
Il Comune dichiara di voler proseguire nelle attività necessarie all’avvio delle gare, ma di rinviare la pubblicazione dei bandi all’adozione del bando-tipo ministeriale previsto dall’art. 8 del d.l. n. 32/2026. Nel frattempo dispone attività ricognitive e istruttorie, richiesta di documentazione ai concessionari entro il 31 maggio 2026, predisposizione della perizia ex art. 4, comma 9, della l. n. 118/2022 e successiva pubblicazione dei bandi.
Critica principale: rinvio ingiustificato delle gare e proroga di fatto
L’AGCM ritiene che la scelta di rinviare ulteriormente la predisposizione e l’indizione delle gare, senza un cronoprogramma certo e immediatamente attuabile, comporti una proroga sostanziale delle concessioni in essere e ostacoli l’apertura del mercato. Il differimento viene qualificato come contrario ai principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione.
Fondamento europeo e giurisprudenziale
L’Autorità richiama l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, sottolineando che la giurisprudenza nazionale ed europea impone l’affidamento tramite procedure selettive per le concessioni demaniali marittime. Viene inoltre richiamato l’orientamento secondo cui le sopravvenienze del d.l. n. 131/2024 convertito in l. n. 166/2024 non legittimano ulteriori proroghe, poiché contrastano con la disciplina euro-unitaria e sono disapplicabili.
Indicazioni e conclusioni dell’Autorità
L’AGCM afferma che il Comune avrebbe dovuto procedere senza ulteriore ritardo allo svolgimento di procedure competitive per i nuovi affidamenti, senza subordinare l’avvio delle gare a generiche attività future. Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della l. n. 287/1990, il Comune è tenuto a comunicare entro 60 giorni le misure adottate per rimuovere le violazioni; in difetto di adeguamento, l’Autorità può agire in giudizio. Dopo il riscontro del 22 maggio 2026, giudicato insufficiente, l’AGCM ha deliberato di impugnare il provvedimento al TAR.
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