Provvedimento AGCM AS2174 del 30/04/2026
COMUNE DI TAGGIA (IM) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVO - DETERMINAZIONE N. 581/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Autorità, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, rende parere al Comune di Taggia sulle procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo. Rileva positivamente la pubblicizzazione della procedura e la trasparenza dei criteri di valutazione, ma segnala una possibile criticità nel requisito di iscrizione alla Camera di Commercio se interpretato restrittivamente. L’Autorità esprime inoltre rilievi sulla disciplina dell’indennizzo e dell’equa remunerazione in favore del concessionario uscente, per evitare oneri che scoraggino la partecipazione dei nuovi entranti, e invita il Comune a concludere le procedure entro giugno 2026.
Parere al Comune di Taggia sulle procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo: favorevole alla trasparenza della gara, con rilievi su requisito di accesso, indennizzo ed equa remunerazione.
Comune di Taggia – procedure selettive per concessioni demaniali marittime turistico-ricreative
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende un parere al Comune di Taggia, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, sulla documentazione relativa alle procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo nel territorio comunale. L’intervento si concentra su trasparenza della gara, requisiti di partecipazione, indennizzo al concessionario uscente ed effetti concorrenziali della disciplina applicata.
Quadro generale e impostazione favorevole alla trasparenza
L’Autorità ricorda che l’amministrazione concedente deve impostare le procedure in modo conforme ai principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità, assicurando anche contenimento dei prezzi e adeguata fruibilità per le diverse categorie di utenti finali. In tale cornice, valuta positivamente la modalità di pubblicizzazione della procedura, avviata d’ufficio e diffusa attraverso il sito del Comune, la GUCE, la GURI e il BURL, ritenendola idonea a garantire ampia trasparenza e par condicio.
È inoltre apprezzata la scelta di rendere noti sin dall’avvio i criteri di valutazione delle offerte con il relativo punteggio massimo attribuibile. Secondo l’Autorità, tale impostazione è coerente con le proprie indicazioni e con la giurisprudenza amministrativa, anche perché evita di attribuire un vantaggio sproporzionato ai concessionari uscenti.
Requisiti di partecipazione e rischio di restrizione dell’accesso
Un profilo critico riguarda il requisito che impone la necessaria iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento dell’attività che si intende svolgere nell’area demaniale. L’Autorità osserva che, se interpretato restrittivamente, tale requisito potrebbe escludere dalla competizione operatori che hanno svolto attività diverse da quelle strettamente connesse alla balneazione, favorendo invece gli operatori già titolari di concessioni balneari.
Per evitare effetti escludenti, l’Autorità auspica che il Comune chiarisca la portata della previsione, anche mediante FAQ, aderendo a un’interpretazione estensiva coerente con il criterio di valutazione dell’esperienza nel settore. L’obiettivo indicato è consentire l’accesso alla procedura anche agli operatori che svolgono attività turistico-ricreative non esclusivamente legate alla balneazione e comunque esercitate in regime di concessione.
Indennizzo al concessionario uscente: limiti e condizioni
L’Autorità rileva una carenza informativa nella disciplina del bando in tema di indennizzo: viene indicato che esso è stato riconosciuto solo a un concessionario, ma non sono illustrati i parametri e le modalità di quantificazione. In particolare, non è chiarito se siano stati inclusi gli investimenti non ancora ammortizzati e se sia stata considerata l’eventuale componente necessaria ad assicurare un’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, come richiamato nella deliberazione della Giunta comunale n. 197/2025.
Sul punto, l’Autorità ribadisce che l’indennizzo al concessionario uscente deve essere limitato ai casi in cui occorra tutelare un legittimo affidamento effettivamente sussistente e, comunque, soltanto al valore di investimenti non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione e non vendibili su un mercato secondario. Tale impostazione è ritenuta compatibile con l’articolo 49 del Codice della Navigazione e con procedure di affidamento coerenti con i principi di concorrenza e con gli incentivi agli investimenti.
Richiami a Consiglio di Stato, Commissione europea e legge n. 118/2022
Nel motivare i propri rilievi, l’Autorità richiama il parere del Consiglio di Stato del 22 luglio 2025, n. 750, che ha evidenziato come nella disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive non sia prevista una disposizione che imponga automaticamente e in via generalizzata un indennizzo al concessionario uscente alla scadenza del rapporto concessorio.
Viene inoltre richiamata la lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025, secondo cui l’indennizzo crea fin dall’inizio una disparità di trattamento tra candidati, perché grava solo sui nuovi entranti e ne può scoraggiare la partecipazione. Per questo, eventuali obblighi di pagamento non devono tradursi in oneri indebiti o disincentivanti.
Quanto all’equa remunerazione, l’Autorità richiama la posizione della Commissione europea secondo cui la previsione di due categorie distinte di compensazione, indennizzo ed equa remunerazione, non appare giustificabile né coerente con l’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022. Se dovuta, l’equa remunerazione non può comunque produrre una duplicazione della somma da corrispondere al concessionario uscente.
Indicazioni conclusive e tempistica
In chiusura, l’Autorità sollecita il Comune a completare tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni entro il mese di giugno 2026, in linea con quanto indicato nella Determinazione dirigenziale del 16 marzo 2026, n. 581. Il Comune è invitato a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate in relazione alle osservazioni formulate.
Punti principali
Base giuridica e destinatario del parere
L’Autorità interviene su richiesta del Comune di Taggia, nell’ambito delle procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Trasparenza e criteri di selezione
È valutata positivamente la pubblicizzazione della procedura tramite sito comunale, GUCE, GURI e BURL, ritenuta idonea ad assicurare ampia trasparenza e par condicio. È altresì apprezzata la previsione, sin dall’avvio, di criteri di valutazione e punteggi massimi, in linea con le indicazioni dell’Autorità e della giurisprudenza amministrativa, senza avvantaggiare in modo sproporzionato i concessionari uscenti.
Criticità del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio
L’Autorità segnala che la clausola che richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività da svolgere nell’area demaniale può risultare restrittiva se interpretata in senso stretto, escludendo operatori che svolgono attività turistico-ricreative diverse da quelle strettamente balneari. Viene auspicato un chiarimento del Comune, anche tramite FAQ, per adottare un’interpretazione estensiva e consentire la partecipazione anche a operatori attivi nel settore turistico-ricreativo non esclusivamente connesso alla balneazione.
Indennizzo al concessionario uscente
L’Autorità contesta la mancata indicazione dei parametri di quantificazione dell’indennizzo riconosciuto a un solo concessionario, in particolare senza chiarire se siano compresi gli investimenti non ancora ammortizzati e l’eventuale componente riferita a un’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Ribadisce che l’indennizzo deve essere limitato ai casi di tutela del legittimo affidamento e, comunque, ai soli investimenti non ammortizzati non alienabili sul mercato secondario, in coerenza con l’articolo 49 del Codice della Navigazione e con i principi concorrenziali.
Rapporti con il diritto UE e con la disciplina nazionale
Sono richiamati il parere del Consiglio di Stato del 22 luglio 2025, n. 750, e la lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025, che escludono un indennizzo automatico e generalizzato e sottolineano il rischio che l’indennizzo crei sin dall’inizio uno svantaggio competitivo per i nuovi entranti. È inoltre richiamato l’articolo 4, comma 9, della legge n. 118/2022, per affermare che la previsione di indennizzo ed equa remunerazione non può tradursi in una duplicazione della somma dovuta al concessionario uscente.
Tempistiche di conclusione delle procedure
L’Autorità sollecita il Comune a concludere tutte le procedure selettive per le nuove concessioni entro giugno 2026, in linea con quanto già indicato nella Determinazione dirigenziale n. 581 del 16 marzo 2026.
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