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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40937/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte del titolare di un'impresa familiare operante in una farmacia, di una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2005. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione euro 100.000, somma indicata dal contribuente nel quadro RF come perdita di impresa portata in diminuzione dal reddito, ma in realtà corrisposta al padre collaboratore familiare a titolo di liquidazione dei diritti maturati per la cessazione della collaborazione nell'impresa familiare. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo trattarsi di errore materiale dichiarativo e affermando che il recupero avrebbe prodotto doppia imposizione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, omessa pronuncia e difetto di motivazione della CTR, che non avrebbe esaminato correttamente il thema decidendum; secondo, violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che la somma liquidata al familiare non è costo inerente né componente negativa deducibile, ma attribuzione di natura personale non deducibile dal reddito d'impresa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque deciso sul punto in modo implicito ma chiaro, confermando il diritto alla deduzione e quindi escludendo sia l'omessa pronuncia sia il vizio di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha chiarito che l'impresa familiare ha natura individuale, che i collaboratori familiari non sono contitolari dell'impresa e che le somme loro liquidate alla cessazione del rapporto afferiscono alla sfera personale e non sono riconducibili a una categoria reddituale tale da essere deducibile come costo d'impresa, mancando l'inerenza ex art. 109, comma 5, TUIR. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR competente, anche per le spese del giudizio di legittimità; resta impregiudicata la questione, dedotta dal contribuente, circa l'utilizzabilità della procedura ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, da esaminarsi eventualmente nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione del giudice di merito, anche senza espressa confutazione, implica il rigetto della pretesa incompatibile con la soluzione adottata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o difetto assoluto di motivazione.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità di un costo presuppone il requisito dell'inerenza; la liquidazione al familiare nell'impresa familiare non costituisce costo inerente e non è deducibile dal reddito d'impresa.

  • art. 230-bis c.c.

    L'impresa familiare ha natura individuale; la partecipazione del familiare ha rilevanza interna e attribuisce diritti agli utili e agli incrementi, ma non la contitolarità dell'azienda.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986

    Disciplina la ripartizione fiscale del reddito dell'impresa familiare, ma non muta la natura individuale dell'impresa né trasforma i familiari collaboratori in contitolari del reddito d'impresa.

  • art. 1 d.P.R. n. 917 del 1986

    L'IRPEF colpisce il possesso dei redditi; nel caso di impresa familiare il reddito è giuridicamente riferibile all'imprenditore, mentre ai familiari spettano redditi di lavoro.

  • art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986

    La CTR lo richiama per sostenere che il recupero a tassazione avrebbe determinato doppia imposizione, ma la Cassazione non condivide tale applicazione nel caso concreto.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La questione sull'utilizzo della liquidazione automatizzata viene dichiarata impregiudicata e rinviata al giudice del rinvio, poiché assorbita nella decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur priva di una specifica argomentazione su un motivo, contenga una statuizione incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.
  • L'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. mantiene natura individuale: il titolare resta unico soggetto imprenditore e i familiari collaboratori hanno una posizione interna di tutela e partecipazione economica, non una contitolarità dell'azienda.
  • Le somme liquidate al familiare al momento della cessazione della collaborazione nell'impresa familiare non costituiscono automaticamente costo deducibile: la loro deducibilità è esclusa quando difetta l'inerenza rispetto all'attività d'impresa.
  • La ripartizione fiscale del reddito dell'impresa familiare non trasforma le quote attribuite ai collaboratori in componenti negativi del reddito dell'imprenditore, ma esprime una mera allocazione del risultato economico dell'impresa.
  • Le questioni non decise dalla sentenza d'appello perché assorbite restano deducibili nel giudizio di rinvio dopo la cassazione limitata a uno dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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