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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33468/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza di condanna per peculato (art. 314 c.p.) per la sottrazione di 23.981,66 euro derivanti dalla gestione di una ricevitoria del lotto. L'imputato ha chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 8 legge 19 aprile 1990 n. 85 (illecito per ritardato versamento), ovvero la configurazione di peculato d'uso; ha dedotto altresi' intervenuta prescrizione in caso di diversa riqualificazione e ha contestato la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Alcuni motivi sono stati proposti per la prima volta in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il quarto motivo perché sollevati per la prima volta in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.). Sul merito ha dichiarato infondato il primo motivo: ha confermato che la fattispecie integra il reato di peculato poiche' era provata l'interversio possessionis, non essendosi trattato di una mera violazione formale o contabile. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il peculato richiede elementi fattuali concreti (protrazione temporale della sottrazione, destinazione a scopi estranei, trasferimenti su conti personali, mancata rendicontazione, ecc.) capaci di dimostrare che il concessionario si e' comportato uti dominus; tali elementi sono stati ritenuti presenti nel caso (ritenzione del denaro per un considerevole lasso di tempo e restituzione molto successiva). Per effetto del rigetto e dell'inammissibilita' di alcuni motivi, il motivo relativo alla prescrizione e' stato dichiarato privo di pregio. Segue condanna alle spese e rifiuto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    norma che punisce il peculato

    Il reato richiede l'interversio possessionis, ossia l'appropriazione del denaro da parte dell'incaricato di pubblico servizio; non si configura per una mera violazione formale o ritardo contabile

  • art. 8 legge 19 aprile 1990 n. 85

    prevede una fattispecie sanzionatoria per il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto e una speciale causa di non punibilità in particolari condizioni

    E' una norma 'extra codicem' che sanziona il mero ritardo nel versamento; non esclude automaticamente l'applicazione del reato di peculato quando emergano elementi che provano l'appropriazione

  • art. 33, comma 2, legge 23 dicembre 1994 n. 724

    il termine di versamento coincide con il giovedi della settimana successiva a quella della raccolta delle giocate

    Stabilisce il termine amministrativo per il versamento; la semplice violazione di questo termine non determina automaticamente peculato

  • art. 94 d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074

    prevede la possibilita' di provvedimenti amministrativi di decadenza o revoca della concessione

    Le conseguenze amministrative possono affiancarsi alle sanzioni amministrative o penali autonome

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    causa speciale di inammissibilita' quando in Cassazione si deducono questioni non prospettate in appello

    Motivi sollevati per la prima volta in Cassazione sono inammissibili per tutelare la cognizione del giudice d'appello

  • art. 521 cod. proc. pen.

    norma richiamata nel ricorso (procedura di impugnazione)

    Regole procedurali sull'impugnazione: la Corte ha valutato la correttezza procedurale delle deduzioni difensive

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Cassazione ha ritenuto che la questione di prescrizione dipendesse dalla riqualificazione dei fatti, riqualificazione che pero' non e' stata accolta

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesta di applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto respinta perche' non pertinente rispetto ai rilievi di merito accolti

Massime di principio

  • Il peculato richiede la prova dell'interversio possessionis: non basta il mero ritardo nel versamento di somme gestite per conto della pubblica amministrazione
  • La norma speciale che punisce il ritardo di versamento (art. 8 legge n. 85/1990) non esclude l'applicazione del peculato quando vi siano elementi concreti che dimostrano l'appropriazione
  • Per provare l'interversio possessionis sono rilevanti indici quali durata della sottrazione, destinazione del denaro a scopi estranei, trasferimenti su conti personali, mancata rendicontazione e comportamento volto a nascondere la condotta
  • Questioni non sollevate in grado di appello sono inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p.): occorre prospettarle tempestivamente nei gradi precedenti
  • La valutazione della prescrizione dipende dalla qualificazione giuridica del fatto: la riqualificazione puo' determinare effetti sulla prescrizione, ma va decisa nei limiti dell'ammissibilita' dei motivi
  • In casi analoghi e' fondamentale documentare tempestivamente giustificazioni, provvedimenti di versamento e ogni elemento che possa escludere la volontarieta' appropriativa per evitare la ricostruzione di un comportamento uti dominus

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