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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13137/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 L.F.), denunciando: 1) errore di applicazione e travisamento della prova in relazione alla bancarotta distrattiva contestata al capo B) (Duke Immobiliare s.r.l.), sostenendo che i trasferimenti degli immobili erano cessioni in permuta a creditori-fornitori e non distrazioni, documentazione della difesa non adeguatamente valutata; 2) errore analogo per il capo A) (Verimmobiliare s.r.l.) in relazione alla distrazione di tre automezzi di scarso valore, non rinvenuti dalla curatela, con mancata considerazione dell'obsolescenza e del concreto pregiudizio per i creditori; 3) carenza di motivazione circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale (sottrazione/ocultamento dei libri sociali), richiedendosi elementi ulteriori rispetto alla mera scomparsa dei libri; 4) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, limitatamente ai capi relativi alla bancarotta distrattiva e a quella documentale (capi A e B). I motivi accolti riguardano: errore nella data di consumazione del reato per la Duke (la consumazione è riferita alla dichiarazione di fallimento del 22/09/2016), carenze argomentative della Corte di appello nel valutare se i trasferimenti immobiliari fossero realmente distrattivi o permute a creditori; omissione di un adeguato confronto con la documentazione difensiva; insufficiente valutazione dell'offensività concreta della distrazione dei veicoli (valore/obsolescenza e incidenza sulla garanzia dei creditori); e mancanza di adeguata verifica del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale. Restano assorbite le questioni sulle circostanze attenuanti generiche, da esaminare eventualmente dopo il nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F. (legge fallimentare)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale che qualifica la bancarotta patrimoniale pre-fallimentare come reato di pericolo concreto, quindi richiede valutazione ex ante dell'idoneità dell'atto di depauperamento a mettere a rischio la garanzia dei creditori.

  • art. 219 co. 2 L.F. (aggravante)

    Norma che prevede aggravanti per la bancarotta; richiamata in relazione alla qualificazione aggravata dei fatti contestati all'imputato.

  • art. 8 co. 3 L. fall. (obbligo di verità del fallito)

    Richiama l'obbligo del fallito di fornire spiegazioni sulla destinazione dei beni; la Corte evidenzia che, in mancanza di giustificazione, può operare una presunzione sulla distrazione dolosa dei beni non rinvenuti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i limiti della motivazione e dell'enunciazione dei motivi apposti nel ricorso per cassazione; citata in relazione ai profili di deduzione del ricorso.

Massime di principio

  • La bancarotta patrimoniale pre-fallimentare è un reato di pericolo concreto: non basta la mera sottrazione di beni, è necessario che il depauperamento sia idoneo ex ante a mettere a rischio la garanzia per la massa dei creditori.
  • Il giudice deve valutare la "qualità" del distacco patrimoniale (natura del bene, valore effettivo, presenza di corrispettivo, permanenza dell'effetto fino al fallimento) e motivare il confronto con la documentazione difensiva; semplici affermazioni assertive non sono sufficienti.
  • Se i beni non sono rinvenuti, opera un'inversione probatoria limitata: l'amministratore è tenuto a giustificare la destinazione; in assenza di giustificazione plausibile può desumersi la distrazione, ma solo se l'atto è valutato come offensivo per i creditori.
  • Trasferimenti qualificati come permute o cessioni a corrispettivo devono essere documentati e valutati nel contesto dell'oggetto sociale; la sussistenza della contropartita può escludere la configurabilità della distrazione.
  • Per la bancarotta documentale: la sola scomparsa dei libri non basta a provare il dolo specifico; occorrono elementi ulteriori che colleghino l'occultamento alla volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o che lo rendano logicamente funzionale a distrazioni patrimoniali.
  • La data di consumazione del reato pre-fallimentare si può riferire alla dichiarazione di fallimento; pertanto la determinazione temporale rilevante deve considerare il momento della dichiarazione di fallimento.
  • In sede di appello e di legittimità il giudice deve fornire motivazioni adeguate, confrontandosi esplicitamente con le prove e le deduzioni della difesa; lacune argomentative giustificano annullamento con rinvio.

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