Cassazione Penale, Sentenza n. 13137/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 L.F.), denunciando: 1) errore di applicazione e travisamento della prova in relazione alla bancarotta distrattiva contestata al capo B) (Duke Immobiliare s.r.l.), sostenendo che i trasferimenti degli immobili erano cessioni in permuta a creditori-fornitori e non distrazioni, documentazione della difesa non adeguatamente valutata; 2) errore analogo per il capo A) (Verimmobiliare s.r.l.) in relazione alla distrazione di tre automezzi di scarso valore, non rinvenuti dalla curatela, con mancata considerazione dell'obsolescenza e del concreto pregiudizio per i creditori; 3) carenza di motivazione circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale (sottrazione/ocultamento dei libri sociali), richiedendosi elementi ulteriori rispetto alla mera scomparsa dei libri; 4) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, limitatamente ai capi relativi alla bancarotta distrattiva e a quella documentale (capi A e B). I motivi accolti riguardano: errore nella data di consumazione del reato per la Duke (la consumazione è riferita alla dichiarazione di fallimento del 22/09/2016), carenze argomentative della Corte di appello nel valutare se i trasferimenti immobiliari fossero realmente distrattivi o permute a creditori; omissione di un adeguato confronto con la documentazione difensiva; insufficiente valutazione dell'offensività concreta della distrazione dei veicoli (valore/obsolescenza e incidenza sulla garanzia dei creditori); e mancanza di adeguata verifica del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale. Restano assorbite le questioni sulle circostanze attenuanti generiche, da esaminare eventualmente dopo il nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 216 L.F. (legge fallimentare)
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale che qualifica la bancarotta patrimoniale pre-fallimentare come reato di pericolo concreto, quindi richiede valutazione ex ante dell'idoneità dell'atto di depauperamento a mettere a rischio la garanzia dei creditori.
art. 219 co. 2 L.F. (aggravante)
Norma che prevede aggravanti per la bancarotta; richiamata in relazione alla qualificazione aggravata dei fatti contestati all'imputato.
art. 8 co. 3 L. fall. (obbligo di verità del fallito)
Richiama l'obbligo del fallito di fornire spiegazioni sulla destinazione dei beni; la Corte evidenzia che, in mancanza di giustificazione, può operare una presunzione sulla distrazione dolosa dei beni non rinvenuti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti della motivazione e dell'enunciazione dei motivi apposti nel ricorso per cassazione; citata in relazione ai profili di deduzione del ricorso.
Massime di principio
- La bancarotta patrimoniale pre-fallimentare è un reato di pericolo concreto: non basta la mera sottrazione di beni, è necessario che il depauperamento sia idoneo ex ante a mettere a rischio la garanzia per la massa dei creditori.
- Il giudice deve valutare la "qualità" del distacco patrimoniale (natura del bene, valore effettivo, presenza di corrispettivo, permanenza dell'effetto fino al fallimento) e motivare il confronto con la documentazione difensiva; semplici affermazioni assertive non sono sufficienti.
- Se i beni non sono rinvenuti, opera un'inversione probatoria limitata: l'amministratore è tenuto a giustificare la destinazione; in assenza di giustificazione plausibile può desumersi la distrazione, ma solo se l'atto è valutato come offensivo per i creditori.
- Trasferimenti qualificati come permute o cessioni a corrispettivo devono essere documentati e valutati nel contesto dell'oggetto sociale; la sussistenza della contropartita può escludere la configurabilità della distrazione.
- Per la bancarotta documentale: la sola scomparsa dei libri non basta a provare il dolo specifico; occorrono elementi ulteriori che colleghino l'occultamento alla volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o che lo rendano logicamente funzionale a distrazioni patrimoniali.
- La data di consumazione del reato pre-fallimentare si può riferire alla dichiarazione di fallimento; pertanto la determinazione temporale rilevante deve considerare il momento della dichiarazione di fallimento.
- In sede di appello e di legittimità il giudice deve fornire motivazioni adeguate, confrontandosi esplicitamente con le prove e le deduzioni della difesa; lacune argomentative giustificano annullamento con rinvio.
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