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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento, dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, e per quanto di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC, in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), presentata in data 17.12.2021, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (prot. MATTM-141795), relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico denominato “Ripizzata”, della potenza nominale pari a 16,958 MW da realizzarsi nel Comune di Manduria (TA), e delle opere di connessione costituite da un cavidotto interrato su strada pubblica che collega l’impianto alla sottostazione sita in comune di Erchie (BR).

Giustizia amministrativa202400832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a un progetto di impianto agrifotovoltaico e alle opere di connessione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e dell'art. 2 l. 241/1990 per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per quanto di competenza dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura, sull'istanza di VIA presentata il 17 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 152/2006, concernente un impianto agrifotovoltaico di potenza nominale pari a 16,958 MW nel Comune di Manduria e il relativo cavidotto di connessione fino alla sottostazione sita nel Comune di Erchie. È stata chiesta anche la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti hanno depositato il decreto di VIA richiesto, insieme al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Il TAR ha ritenuto che la pretesa della ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità originaria del silenzio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità del procedimento amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    presentata in data 17.12.2021, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di valutazione di impatto ambientale; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento; la decisione non esamina nel merito la violazione dell'obbligo.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono richiamati quale fondamento dell'azione contro il silenzio e della richiesta di condanna dell'amministrazione a provvedere; la sopravvenuta adozione del decreto di VIA ha reso non necessaria la decisione sulla domanda.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    istanza di nomina, ex art. 117 comma 3 c.p.a., di un Commissario ad acta

    È richiamato per la richiesta subordinata di nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; la richiesta è divenuta priva di oggetto a seguito dell'adozione del decreto di VIA.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.

    La norma consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame della legittimità originaria del silenzio.
  • L'adozione del provvedimento richiesto durante il giudizio contro il silenzio rende priva di oggetto anche la domanda di condanna a provvedere e l'eventuale richiesta di nomina di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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