Sentenza del 24/03/2016 n. 2782 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - Soggetto passivo - Scopo di lucro - Irrilevanza - Esercizio attività economica - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e la rilevanza dello scopo di lucro. È soggetto passivo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 507/1993, chi dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. La sottoposizione al tributo non dipende dall'esistenza di uno scopo di lucro, poiché l'art. 5 del d.lgs. 507/1993 considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere beni o servizi o migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
La decisione
La sentenza afferma che la mancanza di uno scopo di lucro non esclude l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità. Occorre distinguere tra natura economica dell'attività e finalità lucrativa dell'ente: anche un ente senza scopo di lucro può svolgere un'attività economica e, se dispone del mezzo pubblicitario e ricorrono gli altri presupposti, essere soggetto passivo del tributo. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del ricorso; pertanto non è possibile stabilire se abbia vinto il ricorrente o il resistente.
Norme richiamate
Art. 5 d.lgs. 507/1993
Ai fini della imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Il presupposto dell'imposta è collegato alla diffusione di un messaggio pubblicitario nell'ambito di un'attività economica, non necessariamente alla presenza di uno scopo di lucro.
Art. 6 d.lgs. 507/1993
Colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, è soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità.
La soggettività passiva spetta a chi ha la disponibilità del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal titolo giuridico di tale disponibilità e dall'eventuale assenza di finalità lucrative.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità occorre verificare chi dispone concretamente del mezzo pubblicitario, non soltanto chi beneficia economicamente del messaggio.
- L'assenza di scopo di lucro non comporta automaticamente l'esenzione dal tributo: un ente non lucrativo può comunque esercitare un'attività economica rilevante ai fini fiscali.
- Natura economica dell'attività e scopo di lucro sono concetti distinti: la prima può sussistere anche quando l'attività non mira a distribuire utili.
- La pubblicità è fiscalmente rilevante quando promuove beni o servizi oppure mira a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, purché sia diffusa nell'esercizio di un'attività economica.
- Poiché il testo fornito non indica le parti né il dispositivo, l'esito processuale non può essere ricostruito con certezza; l'indicazione del resistente come vincitore è quindi meramente desunta dal carattere affermativo della massima rispetto all'assoggettamento al tributo.
Testo integrale
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