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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01995/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente regionale aveva aderito alla procedura di risoluzione consensuale anticipata del rapporto prevista da una legge regionale calabrese, con diritto a un incentivo economico e con contestuale divieto, per cinque anni, di instaurare rapporti professionali con la Regione o con enti strumentali da essa dipendenti. Dopo la cessazione del rapporto, il lavoratore era stato assunto da una società partecipata regionale, Sorical S.p.A., e la Regione aveva rifiutato di corrispondergli l'indennità sostenendo che ciò integrasse violazione del divieto legale/contrattuale. Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore ritenendo che Sorical non fosse ente strumentale; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, qualificando Sorical come ente strumentale e ordinando anche la restituzione delle somme già percepite in esecuzione forzata. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della sentenza per utilizzo di uno statuto societario non prodotto; violazione della legge regionale nella nozione di ente strumentale; omessa ammissione di prove; irrilevanza della qualificazione di Sorical come ente strumentale per mancanza di corrispettività; impropria applicazione dell'eccezione di inadempimento senza domanda di risoluzione; omesso esame di documenti regionali che escluderebbero Sorical dagli enti strumentali; ulteriore violazione della legge regionale sulla nozione di ente strumentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la qualificazione di Sorical S.p.A. come ente strumentale della Regione Calabria era corretta, non rilevando né la forma societaria privatistica né la mancata partecipazione totalitaria, perché decisivi erano la maggioranza pubblica e la funzione di servizio pubblico essenziale affidata dalla legge regionale. Ha inoltre stabilito che la nozione di ente strumentale della legge regionale deve essere interpretata in modo coerente con quella desumibile dalla legislazione nazionale in materia di contabilità pubblica, e comunque non in senso più restrittivo rispetto alla ratio di risparmio di spesa pubblica. Quanto all'indennità, ha ritenuto legittimo il rifiuto della Regione di corrisponderla, poiché la violazione del divieto di instaurare rapporti con enti strumentali impediva il sorgere del diritto al beneficio e costituiva comunque un inadempimento idoneo a giustificare il rifiuto della controprestazione; ha inoltre chiarito che l'art. 1460 c.c. non richiede che l'eccezione di inadempimento sia accompagnata da domanda di risoluzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con accertamento del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L.R. Regione Calabria 2 marzo 2005, n. 8

    il divieto assoluto di instaurare per cinque anni rapporti professionali con la Regione e con gli enti strumentali da essa dipendenti è norma legale che condiziona il diritto all'incentivo all'esodo e va letta coerentemente con la ratio di evitare aggravi di spesa pubblica indiretta

  • art. 115 c.p.c.

    non risulta violato perché la decisione non si è basata su uno statuto non introdotto in causa, ma su un precedente giurisprudenziale e su dati normativi e pacifici

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per lamentare la mancata ammissione di prove in appello; la doglianza è stata ritenuta inammissibile/infondatasulla base della discrezionalità istruttoria del giudice di merito

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per il diniego di mezzi istruttori in appello; la censura è stata respinta

  • art. 1362 c.c.

    invocato per sostenere una diversa interpretazione del rapporto tra indennità e divieto di assunzione; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione sistematica e teleologica della disciplina

  • art. 1363 c.c.

    invocato in chiave ermeneutica; la Corte ha privilegiato un'interpretazione coordinata della disciplina regionale e della ratio legis

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento è ammissibile quando vi siano prestazioni corrispettive; non è necessario che sia proposta insieme a una domanda di risoluzione, e può giustificare il rifiuto definitivo della prestazione non dovuta a fronte dell'inadempimento dell'altra parte

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norme sul sindacato di legittimità richiamate in relazione ai singoli motivi; la Corte ha distinto tra errori di diritto, nullità e omesso esame di fatto decisivo, rigettando o dichiarando inammissibili le censure

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in base all'esito del giudizio è stato dato atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 7, L. Regione Calabria n. 8 del 2005

    la legge regionale va letta in coerenza con la nozione nazionale di ente strumentale e con la finalità di contenimento della spesa pubblica

  • art. 40, comma 1, L.R. Calabria n. 10 del 1997

    ha costituito la base normativa della costituzione e dell'approvazione dello statuto della società Sorical S.p.A.

  • art. 40, comma 2, L.R. Calabria n. 10 del 1997

    indica le finalità pubblicistiche affidate a Sorical S.p.A., rilevanti per qualificarla come ente strumentale

  • art. 38, comma 1, lett. b), L.R. Calabria n. 10 del 1997

    richiamato per descrivere i compiti pubblici affidati alla società nel settore idrico

  • art. 11-ter d.lgs. n. 118 del 2011

    comma 1, lett. a), comma 2 e comma 3

    fornisce una nozione ampia di ente strumentale, comprensiva anche di soggetti privati controllati o partecipati, rilevante per interpretare in senso coerente la legge regionale

  • art. 11-quater d.lgs. n. 118 del 2011

    richiamato per distinguere le società controllate dagli enti strumentali in senso stretto, ma confermare la rilevanza del controllo pubblico

  • art. 11-quinquies d.lgs. n. 118 del 2011

    richiamato per evidenziare che anche le società partecipate hanno rilievo nel bilancio consolidato dell'ente pubblico

  • art. 11-bis d.lgs. n. 118 del 2011

    richiamato per affermare che enti strumentali, società controllate e partecipate incidono sulla rappresentazione della finanza pubblica

  • art. 141 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamati per qualificare il servizio idrico come servizio pubblico essenziale da gestire o controllare pubblicamente

  • legge n. 36 del 1994

    richiamata come disciplina previgente in materia di risorse idriche e servizio pubblico essenziale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mera mancata valutazione di una prova documentale

Massime di principio

  • La nozione di ente strumentale prevista da una legge regionale va interpretata in modo coerente con la disciplina nazionale di contabilità pubblica e, comunque, non in senso più restrittivo quando la finalità della norma sia evitare che il costo del personale si riverberi indirettamente sulla spesa pubblica.
  • Una società di capitali a forma privatistica può essere qualificata come ente strumentale di un ente pubblico se è istituita per legge, sottoposta a controllo pubblico maggioritario e deputata alla gestione di un servizio pubblico essenziale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame non può tradursi nella mera contestazione della valutazione di una prova documentale, occorrendo l'allegazione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone soltanto prestazioni corrispettive e non richiede, per essere invocata, la proposizione di una domanda di risoluzione del contratto; può giustificare il rifiuto della prestazione quando la controprestazione non sia dovuta per l'inadempimento dell'altra parte.
  • Quando il diritto a un beneficio economico è subordinato, per legge, al rispetto di un divieto di instaurare rapporti con determinati soggetti pubblici o strumentali, la sua violazione può impedire il sorgere del diritto stesso oltre a integrare un inadempimento rilevante sul piano contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioniProve
RamiLavoroContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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