Cassazione Penale, Sentenza n. 3907/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per peculato continuato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato di €61.226, somme riscosse per conto del Comune a titolo di imposta di soggiorno. I motivi erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del peculato (contestando l'interversione del possesso e sostenendo che mancava l'appropriazione); (2) applicazione errata della disciplina sull'imposta di soggiorno (art. 180, comma 4, d.l. n.34/2020) con richiesta di retroattività della lex mitior che avrebbe depenalizzato o mutato la natura della condotta; (3) errata esclusione dell'attenuante di particolare tenuità (art. 323-bis c.p.), ritenendo che le ragioni e la modesta gravità complessiva del fatto avrebbero dovuto farla prevalere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e non superare la motivazione della Corte di appello, che aveva riscontrato solleciti del Comune e l'ammissione dell'imputato di aver utilizzato le somme per debiti della società, configurando l'interversione del possesso. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato un consolidato orientamento di legittimità (con numerose pronunce citate) che esclude la depenalizzazione retroattiva delle condotte di peculato commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'imposta di soggiorno, respingendo la richiesta di applicazione della lex mitior. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico: la Corte di appello aveva valutato correttamente la gravità globale del reato (durata e somma appropriata) e aveva negato l'attenuante per tenuità con apprezzamento di merito non manifestamente illogico. Il ricorrente è stato condannato altresì al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza depositata il 18/11/2021; estensore Consigliere Ersilia Calvanese.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma che punisce il peculato; la Corte ha ritenuto applicabile il reato ai fatti commessi (appropriazione delle somme riscosse per conto del Comune) e ha richiamato la necessità dell'interversione del possesso, ritenuta dimostrata in base agli elementi di fatto
art. 180, comma 4, d.l. n. 34 del 2020
Norma che ha modificato la disciplina dell'imposta di soggiorno; il ricorrente chiedeva la retroattiva applicazione della lex mitior. La Corte di Cassazione ha invece richiamato orientamenti consolidati secondo cui la modifica non depenalizza retroattivamente le condotte di peculato commesse anteriormente
art. 323-bis cod. pen.
Prevede l'attenuante per fatti di particolare tenuità: va valutata sulla base della globalità del fatto (condotta, atteggiamento soggettivo, evento). La Corte ha ritenuto che, per durata e importo, la fattispecie non ricadesse nella tenuità
art. 9 L. 689/1981
Norma richiamata nella querela di interpretazione relativa alle conseguenze della normativa amministrativa; la Corte non ha ritenuto che la richiamata disciplina amministrativa potesse influire retroattivamente sul reato di peculato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le spese del procedimento e le ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000 alla Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176) e successive modifiche
Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento di cassazione; la trattazione è avvenuta per iscritto, senza discussione orale richiesta dal ricorrente
Massime di principio
- Per configurare il peculato non è sufficiente il mero inadempimento della restituzione: è necessaria l'interversione del possesso (uso delle somme come proprie). Elementi probatori come ammissioni dell'imputato, l'uso dei fondi per debiti aziendali e ripetuti solleciti del titolare del credito rafforzano l'accertamento dell'appropriazione.
- La retroattività della lex mitior richiede che la nuova norma depenalizzi concretamente la condotta o introduca un illecito amministrativo che sostituisce integralmente la fattispecie penale. La giurisprudenza di legittimità tende a non estendere retroattivamente rilievi che svuotino di rilevanza penale fatti anteriori alla riforma, salvo chiara previsione normativa.
- L'attenuante di particolare tenuità (art. 323-bis) va valutata globalmente: durata della condotta, importo, situazione soggettiva e motivazioni sono rilevanti ma non determinanti se l'entità e la persistenza del fatto mostrano una gravità oggettiva.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente reiterativi della motivazione di merito: censure aspecifiche o generiche sono dichiarate inammissibili.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova di colpa nella determinazione della inammissibilità.
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