Cassazione Civile, Ordinanza n. 06631/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata irrogata una sanzione amministrativa per avere, secondo l’amministrazione, fornito un contributo causale determinante alla detenzione a scopo di commercio di vini sottoposti a trattamento enologico non autorizzato mediante raggi UV-C. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e la parziale riforma in appello limitatamente alla condanna ex art. 96 c.p.c., il privato ricorreva per cassazione con cinque motivi. Sosteneva, in sintesi: che la disciplina sanzionatoria riguardasse la detenzione a scopo di commercio dei vini trattati e non già la mera esecuzione del trattamento sperimentale; che la corte territoriale avesse valutato un elemento soggettivo riferito a una fattispecie diversa da quella contestata; che fossero stati omessi fatti decisivi dimostrativi dell’assenza di colpa, anche tramite prove e documenti che attestavano l’avviso ai produttori del carattere sperimentale del protocollo; che l’obbligo di richiedere l’autorizzazione ministeriale incombeva sui titolari delle cantine e non su di lui; e che fosse stata ignorata una comunicazione preventiva al Ministero con richiesta di indicazioni formali e normative. Il Ministero resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, perché ha ritenuto erronea la ricostruzione della corte d’appello sulla sussistenza del contributo causale del ricorrente all’illecito amministrativo. Secondo la Suprema Corte, il ricorrente si era limitato a svolgere, presso le cantine produttrici e nell’ambito di un protocollo sperimentale noto alle aziende e all’Università di Verona, l’attività materiale di trattamento dei vini con raggi UV-C; invece l’obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione per l’immissione sul mercato e per la detenzione a scopo di commercio gravava sui titolari delle cantine, soggetti professionali direttamente destinatari della prescrizione normativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 22 L. 689/1981
indica il rimedio oppositivo avverso l’ordinanza-ingiunzione amministrativa.
art. 1, comma 7, d.lgs. 260/2000
costituisce la base della sanzione amministrativa applicata nel caso concreto.
art. 3, paragrafi 1 e 2, regolamento CE n. 606/2009
norma richiamata quale parametro del divieto di trattamenti enologici non autorizzati.
Allegato I-A, regolamento CE n. 606/2009
individua i trattamenti enologici consentiti o vietati.
art. 3 L. 689/1981
richiamato in tema di elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.
art. 5 L. 689/1981
richiamato in relazione alla struttura soggettiva dell’illecito amministrativo.
art. 10, comma 1, L. 82/2006
è la norma sostanziale ritenuta dalla Corte riferibile alla detenzione a scopo di commercio di vini non consentiti o sottoposti a trattamenti non autorizzati.
art. 35, comma 5, L. 82/2006
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina applicabile.
art. 120 quater Reg. CE 1234/2007
invocato dal ricorrente per sostenere che l’autorizzazione spettasse ai produttori e non a chi eseguiva la sperimentazione.
art. 5 D.M. 30 luglio 2003
richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea individuazione dell’obbligo autorizzatorio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
base della condanna poi eliminata in appello e non più oggetto di conferma da parte della Cassazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di illeciti amministrativi, la responsabilità non può essere affermata se il soggetto ha svolto una mera attività materiale preparatoria o esecutiva che non integra, né causalmente né sul piano della tipicità, la condotta sanzionata dalla norma contestata.
- Quando la disposizione sanzionatoria vieta la detenzione a scopo di commercio di prodotti trattati illecitamente, l’obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione e il rischio della commercializzazione ricadono sui soggetti direttamente abilitati alla detenzione e alla vendita, non necessariamente su chi abbia soltanto eseguito il trattamento sperimentale.
- Nella valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, il giudice deve riferirsi alla fattispecie concretamente contestata nell’ordinanza-ingiunzione; non è corretto sostituire tale fattispecie con una diversa condotta astrattamente simile.
- La prova del carattere sperimentale dell’attività e della conoscenza di tale carattere da parte dei produttori può escludere il concorso del mero esecutore nella successiva detenzione a fini di commercio, se l’illecito è imputabile ai titolari dell’impresa destinatari della prescrizione normativa.
- In presenza di una sperimentazione svolta con il supporto di un’istituzione universitaria e con il coinvolgimento delle aziende produttrici, il controllo sulla necessaria autorizzazione amministrativa va ricondotto ai soggetti professionalmente tenuti al rispetto del regime autorizzatorio per l’immissione sul mercato.
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