Cassazione Civile, Sentenza n. 12875/2021 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano promosso esecuzione forzata contro ENAP pignorando crediti vantati da ENAP verso Winterthur Vita (oggi UnipolSai). Avendo il terzo pignorato (UnipolSai) omesso la dichiarazione di quantità, fu instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (artt. 548 e 549 c.p.c., nella previgente formulazione). Il Tribunale dichiarò improcedibile il giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che i creditori fossero già stati soddisfatti in altra procedura; la Corte d'Appello confermò dopo un rinvio. In Cassazione i ricorrenti dedussero, tra l'altro, che avevano interesse a ottenere l'accertamento della obbligazione del terzo per poter recuperare le spese di esecuzione (art. 95 c.p.c.) e che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato un precedente (Cass. 3786/1984).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (il secondo è stato assorbito), ritenendo che, secondo il regime previgente (art. 548 c.p.c. anteriore alle modifiche del 2012), il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è un giudizio di cognizione limitato a stabilire l'esistenza e la misura dell'obbligazione del terzo pignorato. Questioni relative al rimborso delle spese di esecuzione spettano al giudice dell'esecuzione e non al giudice del procedimento di accertamento del terzo; un difetto sopravvenuto di interesse può sussistere solo in casi estremi (es. chiara caducazione del titolo esecutivo). La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimità in capo alla resistente.
Norme richiamate
art. 548 c.p.c. (testo anteriore alle modifiche del 2012)
se il terzo non compare all'udienza stabilita (...) il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l'esistenza e la misura dell'obbligazione del terzo; non è luogo per decidere questioni inerenti alla esecuzione forzata (es. liquidazione delle spese esecutive)
art. 95 c.p.c.
Riconosciuto il principio che il creditore può ottenere il rimborso delle spese di esecuzione; tuttavia la determinazione/riconoscimento di tale rimborso compete al giudice dell'esecuzione e non al giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire nel giudizio di accertamento del terzo sussiste quando permane un contrasto circa l'esistenza dell'obbligazione del terzo; il sopravvenuto difetto d'interesse è eccezionale e richiede fatti che rendano evidente la caducazione del titolo
artt. 91, 93 c.p.c. e riferimenti a legge 247/2012 e DM 55/2014
Richiamati nei motivi di impugnazione con riferimento alla quantificazione delle spese di lite; la Corte ha però ritenuto il motivo assorbito per esito del primo, senza entrare nella valutazione di merito sulla liquidazione
Cass. 17 aprile 1984 n. 3786 (giurisprudenza invocata)
La Corte d'appello aveva richiamato questo precedente ritenendolo ostativo alla domanda dei ricorrenti; la Cassazione ha censurato l'applicazione, ritenendo che la corretta interpretazione del regime previgente dell'art. 548 non escluda l'interesse a proporre l'accertamento dell'obbligo del terzo salvo casi estremi
Massime di principio
- Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (nella versione previgente al 2012) è un processo di cognizione finalizzato esclusivamente a stabilire l'esistenza e la misura del debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato; non può decidere direttamente sulla liquidazione o sul rimborso delle spese dell'esecuzione forzata.
- Le questioni relative al rimborso delle spese di esecuzione e alla soddisfazione del creditore vanno proposte e decise dal giudice dell'esecuzione; l'esito del giudizio di accertamento del terzo può però essere rilevante per l'esecuzione stessa.
- L'interesse ad agire nel giudizio di accertamento del terzo sussiste finché vi è un contrasto circa l'esistenza o la misura dell'obbligazione del terzo; il sopravvenuto difetto d'interesse è ammissibile solo in situazioni particolari e manifeste (es. evidente caducazione del titolo esecutivo).
- Se si è già ottenuta soddisfazione in altra procedura esecutiva, il creditore deve dimostrare che permane comunque un interesse concreto al giudizio di accertamento (ad es. spese non ancora rimborsate o questioni non chiarite).
- Strategia pratica: quando si promuove un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, parallelamente o previamente curare le domande relative alle spese e al rimborso davanti al giudice dell'esecuzione; evitare errori di procura o altre carenze procedurali che possono determinare inammissibilità.
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