Cassazione Civile, Ordinanza n. 21406/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa di trasporto)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di trasporto per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di conguaglio del contributo di esercizio relativo al servizio di trasporto urbano ed extraurbano svolto negli anni 1987-2002, secondo la disciplina di settore richiamata in sentenza. La Regione, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo denunciando la violazione degli artt. 112, 183 e 188 c.p.c. e dell'art. 1224, comma 2, c.c. Sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto ammissibile, come mera emendatio libelli, la domanda di maggior danno per svalutazione monetaria formulata dalla creditrice solo in sede di precisazione delle conclusioni. Secondo la ricorrente, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., se non richiesto sin dall'inizio o comunque fondato su specifiche condizioni soggettive del creditore e del suo pregiudizio, costituirebbe una domanda nuova, non introducibile tardivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Regione insiste inoltre sul difetto di allegazione e prova del maggior danno da parte della società creditrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha distinto tra richiesta del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. fondata su parametri fissi, che può essere considerata mera emendatio libelli, e richiesta del maggior danno fondata sulle particolari condizioni soggettive del creditore durante la mora, che integra invece domanda autonoma. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la ricorrente non si era confrontata con la regola applicata dalla Corte di merito, la quale aveva ricondotto la pretesa al c.d. danno da parametro fisso, presuntivamente riconoscibile quando il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve termine supera il saggio degli interessi legali. È stato quindi confermato che, in tale ipotesi, il creditore non deve fornire specifica prova del danno, mentre tale prova è necessaria solo se domandi una somma superiore o un danno ancorato a circostanze particolari. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della Regione al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata per la pretesa introduzione di una domanda nuova in sede di precisazione delle conclusioni.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro delle preclusioni processuali e della possibilità di introdurre nuove domande o modifiche della domanda.
art. 188 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura processuale sulla tardiva introduzione della domanda di maggior danno.
art. 1224, comma 2, c.c.
La Corte ribadisce che il maggior danno da mora può essere richiesto come danno da parametro fisso, presunto in determinate condizioni di mercato, oppure come danno legato alle specifiche condizioni soggettive del creditore, ipotesi che richiede autonoma allegazione e prova.
art. 633 c.p.c.
La domanda di maggior danno proposta già nel ricorso monitorio resta validamente nel thema decidendum della fase di opposizione anche se non formalmente reiterata nella comparsa di costituzione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di interessi o di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. può costituire mera emendatio libelli se è ancorata a criteri oggettivi o parametri fissi già compatibili con il thema decidendum.
- La richiesta di maggior danno fondata sulle particolari condizioni soggettive del creditore durante la mora integra invece una domanda autonoma, perché introduce un diverso fatto costitutivo del credito risarcitorio e un nuovo tema di indagine.
- Quando il creditore si avvale del criterio presuntivo basato sul raffronto tra tasso legale e rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve scadenza, il maggior danno può ritenersi sussistente senza prova specifica del pregiudizio subito.
- Se il creditore pretende un importo superiore a quello ricavabile dal parametro presuntivo, grava su di lui l'onere di allegare e provare l'esistenza e l'ammontare del maggior danno, anche per presunzioni.
- La domanda di maggior danno proposta nel ricorso monitorio resta nel thema decidendum della fase di opposizione anche se non viene formalmente riproposta nella comparsa di costituzione dell'opposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21346/2021 del 26/07/2021
- ordinanza_civile · 26 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21347/2021 del 26/07/2021
- ordinanza_civile · 26 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21348/2021 del 26/07/2021
- ordinanza_civile · 26 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21349/2021 del 26/07/2021
- ordinanza_civile · 26 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21350/2021 del 26/07/2021
- ordinanza_civile · 26 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21351/2021 del 26/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →