Sentenza del 05/06/2017 n. 2459 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AUTOTUTELA PARZIALE - Impugnabilità - Non sussiste - Assenza dimostrazione interesse di rilevanza generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Il provvedimento di autotutela parziale non può essere utilizzato per riaprire la contestazione di atti impositivi ormai definitivi, quando il ricorrente si limiti a riproporne i vizi senza dimostrare un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'autotutela parziale deducendo vizi propri degli originari atti impositivi. Tali atti, tuttavia, erano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. Non è stata inoltre prospettata né dimostrata l'esistenza di uno specifico interesse pubblico o di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione degli atti definitivi.
Massime di principio
- L'autotutela parziale non costituisce, di regola, uno strumento per eludere la definitività di un atto impositivo non impugnato nei termini.
- La contestazione di un provvedimento di autotutela deve riguardare profili propri di tale provvedimento e non limitarsi a riproporre i vizi dell'atto originario ormai definitivo.
- Per mettere in discussione il diniego o l'esercizio dell'autotutela occorre prospettare, oltre all'illegittimità dell'atto, un interesse pubblico o di rilevanza generale alla rimozione, non il solo interesse individuale del contribuente.
- In assenza di tale interesse generale, l'impugnazione dell'autotutela parziale è normalmente dichiarata inammissibile.
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