Ordinanza n. 93/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS- datato 11 febbraio 2026, in forza del quale il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale ha rigettato l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 7, d.p.r. n. 254 del 1999, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i pareri negativi della Direzione della Casa Circondariale di Modena e del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 254/1999
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale ha respinto l'istanza di assegnazione temporanea, nonché i pareri negativi della Direzione della Casa Circondariale di Modena e del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la lesione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e l'insufficienza della motivazione del diniego rispetto ai presupposti specifici richiesti dall'art. 7 d.P.R. n. 254/1999.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l'Amministrazione non aveva preceduto il diniego dalla comunicazione dei motivi ostativi, così impedendo al ricorrente di presentare le proprie argomentazioni in sede procedimentale. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria prevista dall'art. 21-octies l. 241/1990, nella versione vigente ratione temporis, poiché il potere esercitato non aveva natura vincolata. È stato ravvisato anche il periculum in mora in relazione agli interessi fatti valere dal ricorrente. La domanda cautelare è stata pertanto accolta con sospensione del diniego e remand all'Amministrazione: questa dovrà inviare entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza un preavviso di rigetto, indicante tutti i possibili elementi ostativi; consentire 10 giorni per le osservazioni; e adottare il provvedimento definitivo, motivato anche in relazione ai presupposti specifici dell'art. 7 d.P.R. n. 254/1999, entro il termine complessivo di 50 giorni. Le argomentazioni contenute nella nota ministeriale depositata in giudizio non sono state valorizzate, poiché non risultavano espresse nella motivazione del provvedimento impugnato. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026, anche per la decisione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 7 d.P.R. n. 254/1999
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea; il diniego deve confrontarsi motivatamente con i presupposti specifici previsti dalla norma.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata ritenuta necessaria prima dell'adozione del diniego.
art. 21-octies l. 241/1990
La sanatoria dei vizi procedimentali non è stata applicata perché il potere esercitato dall'Amministrazione non aveva natura vincolata.
art. 55 c.p.a.
È stata applicata la disciplina della tutela cautelare, con sospensione dell'atto e ordine di riedizione del potere amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione esercita un potere non vincolato e intende respingere un'istanza, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi può integrare una lesione sostanziale della partecipazione procedimentale, non sanabile ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990 se il privato avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento mediante le proprie osservazioni.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento negativo e ordinare all'Amministrazione di riedeterminarsi mediante un remand, imponendo il rispetto delle garanzie partecipative e termini specifici per la riedizione del potere.
- La motivazione del provvedimento amministrativo deve esplicitare i presupposti normativi e fattuali specificamente rilevanti per l'esercizio del potere; le ragioni comunicate dall'Amministrazione soltanto nel corso del giudizio non possono sostituire la motivazione originaria dell'atto impugnato.
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