Ordinanza n. 110/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione di suolo pubblico per l'installazione di un dehors, verbale di contestazione e sequestro e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Palermo, Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro, in relazione all'istanza di concessione di suolo pubblico per l'installazione di un dehors presso il proprio esercizio commerciale. Sono stati inoltre impugnati il verbale di contestazione e sequestro redatto dalla Polizia Municipale e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. In sede cautelare è stata dedotta, con profili ritenuti prima facie fondati dal TAR, la violazione delle garanzie partecipative procedimentali per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente la sospensione con effetto conformativo predeterminato, ma ordinando un riesame dell'istanza da parte del Comune, in contraddittorio con la società ricorrente e con ampia salvezza delle successive determinazioni amministrative. Il riesame dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione su istanza di parte. Il Collegio ha qualificato tale misura come remand cautelare: l'Amministrazione riacquista l'intero potere decisionale iniziale e il nuovo provvedimento costituisce autonoma espressione della funzione amministrativa, non mera integrazione della motivazione dell'atto impugnato. È stata fissata l'udienza pubblica per il prosieguo del giudizio al 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
La mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza integra, nella valutazione cautelare del TAR, una violazione delle garanzie procedimentali idonea a giustificare il riesame dell'istanza in contraddittorio con l'interessato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La violazione dell'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 può sorreggere, in sede cautelare, una misura di riesame dell'istanza in contraddittorio con l'interessato.
- Il remand cautelare restituisce all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza predeterminare l'esito del procedimento e senza pregiudicare le successive determinazioni amministrative.
- Il provvedimento adottato all'esito del remand costituisce nuova e autonoma espressione della funzione amministrativa e non una mera integrazione della motivazione dell'atto originariamente impugnato.
- La sostituzione dell'atto impugnato con un nuovo provvedimento non meramente confermativo trasferisce l'interesse processuale del ricorrente dal precedente atto al nuovo provvedimento; il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il nuovo atto abbia contenuto satisfattivo, nel qual caso può determinarsi la cessazione della materia del contendere.
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