Cassazione Penale, Sentenza n. 18052/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello (del 4/11/2021) denunciando vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione a più capi (J, K, L, M e quesiti sulla qualificazione del capo O). Le censure principali erano: 1) mancata valutazione della prevedibilità del fallimento e quindi assenza del dolo, anche in forma eventuale; 2) errata attribuzione del ruolo e responsabilità nelle distrazioni di crediti (rapporto con la Immobiliare Capo/Soggetto Bianchi) e mancata considerazione degli storni contabili anteriori all'assunzione della carica; 3) motivazione insufficiente sulla vendita dell'immobile (capo K) e sulla natura dei pagamenti emersi; 4) violazione nella valutazione dei rimborsi spese/indennità di trasferta (capo L), con critica del metodo di calcolo e della natura forfetaria; 5) mancata considerazione che alcune operazioni (caparra, gestione trust) avrebbero avuto lo scopo di evitare il fallimento (capo M).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati: il primo motivo non indicava elementi concreti e ignorava il consolidato principio di diritto per cui, nella bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo non richiede la previsione del fallimento né il nesso causale tra la distrazione e il dissesto; le altre censure erano essenzialmente richieste di rivalutazione di fatto, precluse in sede di legittimità. La Cassazione ha quindi confermato la valutazione di merito svolta dalla Corte d'Appello (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo o dichiarando estinti alcuni capi e rideterminando la pena per altri). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Richiamata in quanto la Corte d'appello aveva inflitto, oltre alla pena principale, le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216; la Cassazione non ha modificato tale applicazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di estensione dei motivi di ricorso in Cassazione in tema di riforma (il ricorso era formulato nei limiti di tale disposizione), utile a valutare l'ampiezza delle censure ammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per fissare la somma in euro 3.000
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. 5, n. 40981/2014; Sez.5 n.3229/2012; Sez.U n.6402/1997; Sez.5 n.42762/2017; Sez.5 n.17792/2017)
La Corte ha richiamato più precedenti per affermare: a) nella bancarotta fraudolenta per distrazione l'elemento soggettivo riguarda la rappresentazione del pericolo per la garanzia patrimoniale e non la previsione del fallimento; b) non è necessario il nesso causale fra distrazione e dissesto; c) in Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito e delle risultanze processuali quando il giudice d'appello ha motivato in modo logico e non contraddittorio; d) criteri giurisprudenziali per distinguere bancarotta distrattiva da fattispecie diverse (es. adeguatezza dei compensi/rimborsi)
Massime di principio
- Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo non richiede che l'agente abbia previsto o voluto il fallimento: è sufficiente la rappresentazione del pericolo che la condotta arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale della massa creditoria
- Non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra la singola condotta distrattiva e il successivo dissesto: una volta dichiarato il fallimento, la sottrazione di beni o risorse rileva penalmente a prescindere dalla sua incidenza causale sul fallimento
- In sede di legittimità la Corte non procede a una nuova valutazione del merito; i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove o delle risultanze (intercettazioni, documenti contabili, testimoni) sono inammissibili se non focalizzano un vizio di diritto concreto
- Perché rimborsi o compensi corrisposti agli amministratori non siano considerati distrattivi occorre che siano oggettivamente determinati e risultino da delibera assembleare o da criteri oggettivi di congruità; l'assenza di tali presupposti può integrare il reato di bancarotta per distrazione
- Chi ricorre in Cassazione deve formulare censure specifiche, con riferimenti alle regole di diritto applicabili: motivi generici che evocano riscontri fattuali ma non indicano precise doglianze di diritto sono destinati all'inammissibilità
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