Cassazione Penale, Sentenza n. 33026/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Motivi di ricorso: (1) censura di erronea applicazione dell'art. 416-bis e richiamo all'art. 378 cod. pen., sostenendo che il ricorrente si sarebbe limitato a svolgere per pochi mesi nel 2016 le mansioni di autista a favore di un singolo associato per interesse personale, senza adesione stabile all'associazione e quindi la fattispecie sarebbe qualificabile come diversa; (2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il comportamento contestato sarebbe circoscritto al 2016 e non giustificherebbe il mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata la sussistenza della partecipazione all'associazione mafiosa riconoscendo nel ricorrente un ruolo stabile e funzionale: autista/guardaspalle di Carmelo Umina e del padre Ignazio Saccio, interventi ripetuti in occasione di incontri con altri esponenti mafiosi, consapevolezza del contributo fornito alla sicurezza e alla riservatezza degli incontri, fiducia manifestata dai vertici e conoscenza di specifiche dinamiche criminali. Il Collegio ha ritenuto che tali emergenze fattuali soddisfano i criteri di legittimità per la qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis (richiamando la giurisprudenza di legittimità), e ha considerato il secondo motivo genericamente proposto e non idoneo a superare la presunzione cautelare derivante dallo stabile inserimento. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione degli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte interpreta la partecipazione come riconosciuta quando sussiste un rapporto di stabile e organica compenetrazione con l'organizzazione, con un ruolo dinamico e funzionale che mette il soggetto a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei fini criminosi.
art. 378 cod. pen.
Invocato dalla difesa per una diversa qualificazione della condotta; la Corte ritiene la contestazione generica e non rilevante alla luce delle emergenze fattuali che comprovano l'adesione stabile all'associazione, quindi la norma invocata non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento e l'ammissione delle conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale.
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino, Rv. 231670 - 01)
Giurisprudenza di legittimità richiamata quale criterio autorevole per la nozione di partecipazione all'associazione mafiosa: rilevanza dello status unita a un ruolo dinamico e funzionale nel tessuto organizzativo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento della Corte.
Massime di principio
- Per qualificare la condotta come associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) il giudice valuta la stabilità e l'organicità dell'inserimento nel sodalizio: funzioni ripetute, ruolo operativo e disponibilità per fini comuni sono elementi decisivi.
- Attività apparentemente 'di servizio' (autista, guardaspalle, logistica) possono integrare partecipazione mafiosa se ripetute, funzionali alla sicurezza/riservatezza degli incontri e compiute nell'ambito di rapporti di fiducia con i vertici.
- La mera occasionalità o il beneficio personale devono essere provati concretamente per escludere l'adesione associativa: argomentazioni generiche non superano la presunzione derivante da elementi fattuali documentati.
- In tema di misure cautelari, lo stabile inserimento nell'organizzazione rappresenta un elemento che legittima la permanenza della misura a causa del rischio (di reiterazione o di inquinamento probatorio); per ottenere la revoca occorre fornire elementi precisi che dimostrino l'assenza di tali rischi o la cessazione della partecipazione.
- Difesa efficace: contestare con precisione i fatti ritenuti costitutivi dell'adesione (documentazione, testimonianze, date e modalità), dimostrare la temporaneità/occasionalità dell'attività svolta o la mancanza di conoscenza/consapevolezza degli scopi illeciti, e proporre misure cautelari alternative concrete.
- In sede di ricorso è importante evitare censure generiche; bisogna rivolgersi specificamente ai punti probatori ed alla motivazione di merito e presentare elementi nuovi o errori giuridici chiari per avere chance di accoglimento.
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