Sentenza del 17/05/2016 n. 1258 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Condono - applicazione a debito IVA - non è possibile. Procuratore sportivo - attività non dichiarata - individuazione dei corrispettivi - applicazione dei massimali di provvigione previsti da regolamento - 5% del valore di cessione del calciatore - è corretta. Disapplicazione di sanzioni amministrative - omessa reiterazione dell'istanza in tutti i gradi di giudizio - art. 346 c.p.c. - si applica - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero a imposizione di corrispettivi non dichiarati derivanti dall'attività di procuratore sportivo svolta in occasione della cessione di calciatori professionisti tra club di Serie A. Il ricorrente contestava inoltre l'applicabilità del condono previsto dall'art. 9, comma 14, lett. c), della legge n. 289/2002 al debito IVA e chiedeva la disapplicazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992. Per determinare i compensi non dichiarati, l'Amministrazione aveva fatto riferimento al massimale regolamentare del 5% del valore della cessione del calciatore.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il condono di cui all'art. 9, comma 14, lett. c), della legge n. 289/2002 non si applica ai debiti IVA. Ha inoltre ritenuto ragionevole determinare le provvigioni non dichiarate applicando il massimale previsto dal regolamento dei procuratori sportivi, pari al 5% del valore della cessione. La richiesta di disapplicazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile in sede di rinvio perché non era stata reiterata nei precedenti gradi di giudizio; tale omissione ha comportato l'applicazione dell'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande o eccezioni non riproposte si intendono rinunciate.
Norme richiamate
Art. 9, comma 14, lett. c), legge n. 289/2002
La disciplina del condono prevista dalla norma non opera con riferimento ai debiti IVA.
Art. 8, d.lgs. n. 546/1992
Consente, nei presupposti previsti, la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie; la relativa istanza deve tuttavia essere mantenuta e riproposta nei successivi gradi di giudizio.
Art. 59, d.lgs. n. 546/1992
Disciplina i poteri e gli effetti del giudizio di rinvio nel processo tributario, senza consentire l'introduzione di domande o eccezioni ormai non più coltivate.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte e non espressamente riproposte nel grado successivo si intendono rinunciate; il principio è stato applicato alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni.
Artt. 3, 23 e 56 Cost.
Sono richiamati in relazione ai principi di uguaglianza, riserva di legge in materia tributaria e capacità contributiva, senza che nel testo sia indicata una specifica violazione accolta.
Regolamento dell'attività del procuratore sportivo
5% del valore di cessione del calciatore
In assenza di corrispettivi dichiarati, il massimale regolamentare può costituire un parametro ragionevole e presuntivo per quantificare le provvigioni dovute al procuratore.
Massime di principio
- Le definizioni agevolate o i condoni tributari si applicano solo ai tributi espressamente inclusi dalla legge; in assenza di un'esplicita previsione, non possono essere estesi all'IVA.
- Quando i compensi professionali non sono dichiarati, l'Amministrazione può utilizzare parametri regolamentari o di settore come base presuntiva di quantificazione, purché il criterio sia ragionevole e coerente con l'attività svolta.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte per la prima volta domande o eccezioni già abbandonate nei gradi precedenti.
- Le richieste di annullamento o disapplicazione delle sanzioni devono essere riproposte espressamente in ogni grado di giudizio, altrimenti possono considerarsi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
- Chi contesta una ricostruzione presuntiva dei compensi dovrebbe fornire elementi documentali concreti e alternativi, non limitandosi a negare il criterio utilizzato dall'Amministrazione.
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