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Sentenza

Sentenza n. 1680/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Settore Lavoro e Previdenza, n. 172/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino pubblicata l’8 febbraio 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero l’11 febbraio 2025 ai fini dell’intimazione ad adempiere. Il titolo aveva riconosciuto il diritto della docente supplente a fruire, alle condizioni applicate ai docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con assegnazione di un buono elettronico complessivo di € 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale netta dalla data degli incarichi di supplenza sino all’attribuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza prova dell’avvenuto adempimento, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora. Dopo che il TAR aveva disposto la rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura distrettuale competente, la notificazione è stata rinnovata; il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato del titolo, la rituale intimazione e il decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, nonché la mancata prova dell’assegnazione della Carta. Ha ordinato al Ministero di attribuire, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, la Carta per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mediante buono elettronico complessivo di € 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto stabilito dal titolo. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega; previa richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inerzia, il commissario dovrà dare esecuzione al titolo entro ulteriori 90 giorni, anche curando gli atti contabili e il reperimento delle somme. La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non è stata ritenuta ostativa all’esecuzione. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur non essendovi un’inammissibilità astratta della penalità nei confronti della PA, il Collegio ha ravvisato in concreto ragioni ostative nella crisi della finanza pubblica e nell’ammontare del debito pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Con l’odierno ricorso la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.

    La disposizione costituisce la base dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative

    La penalità di mora può essere esclusa nei confronti della pubblica amministrazione quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; la loro valutazione e la determinazione dell’eventuale sanzione spettano al giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    eseguita in data 11.2.2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo la notifica del titolo ai fini dell’intimazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici suddetti e per l’importo sopraindicato.

    La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della Carta elettronica del docente; nel giudizio di ottemperanza il Ministero non ha provato di averla attribuita per le annualità e l’importo riconosciuti dal titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, stabilendo un termine e le modalità per l’insediamento e l’adempimento.
  • L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve attivarsi anche per allocare le somme e compiere le necessarie operazioni contabili e di pagamento.
  • La penalità di mora prevista per l’ottemperanza è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice può negarla quando ravvisi concrete ragioni ostative riconducibili alle difficoltà finanziarie pubbliche, valutate in relazione alle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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