Cassazione Penale, Ordinanza n. 21446/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la contravvenzione di guida senza patente. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva motivi già dedotti in appello e censurava la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale probatorio. Il ricorrente sosteneva inoltre l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e contestava il diniego delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e diretto a contestare apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e immune da manifesta illogicità la motivazione dei giudici di merito sulla responsabilità. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla contravvenzione di guida senza patente, richiamando il requisito della non abitualità del comportamento e osservando che la rilevanza penale della condotta sussiste solo in caso di recidiva nel biennio. Ha inoltre ritenuto insindacabile la valutazione di merito con cui erano state negate le attenuanti generiche e ritenute inadeguate le sanzioni sostitutive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 cod. strada
La norma è richiamata come base della responsabilità per guida senza patente; la Corte considera la condotta penalmente rilevante solo nel caso previsto dal comma 15, ossia in ipotesi di recidiva nel biennio.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non applicabile alla contravvenzione di guida senza patente per difetto del requisito della non abitualità del comportamento.
art. 20-bis c.p.
Le sanzioni sostitutive sono state motivate come inadeguate dai giudici di merito; tale valutazione è stata ritenuta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria.
art. 616 c.p.p.
Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato richiede, per la sua stessa punibilità, una reiterazione nel biennio, poiché difetta il requisito della non abitualità del comportamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive, se fondato su una valutazione discrezionale e adeguatamente motivata del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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