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Sentenza

Sentenza n. 2018/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sostenendo in sede procedimentale che la sua situazione personale avrebbe dovuto condurre a una valutazione favorevole della pericolosità sociale. Ha dedotto la lunga permanenza in Italia, dove era giunto nel 1999 a dodici anni per ricongiungersi al padre, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e la titolarità dal 2015 di un’impresa individuale di tinteggiatura, nonché la presenza in Italia dei genitori e dei fratelli. Ha inoltre rappresentato di essere sposato con una cittadina marocchina residente in Marocco, di avere presentato nel 2021 domanda di ricongiungimento familiare e di avere una figlia minore, anch’essa residente in Marocco, circostanza non documentata. La revoca era stata adottata dopo la condanna definitiva a cinque anni e quattro mesi di reclusione e a 30.000 euro di multa per traffico e detenzione illecita di stupefacenti in concorso, nonché dopo una successiva segnalazione per minaccia aggravata. Il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la Questura non avesse disposto la revoca in modo automatico per il solo fatto della condanna, ma avesse svolto una valutazione complessiva e prognostica della pericolosità. Sono stati considerati la natura del reato di stupefacenti, la gravità della pena, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare, la prossimità temporale tra i fatti, la condanna definitiva e la successiva segnalazione per minaccia aggravata. La Questura ha inoltre valutato i legami familiari, rilevando che la moglie e la figlia risiedevano in Marocco e che la minore età della figlia non era stata documentata; la lunga permanenza e l’inserimento lavorativo erano stati considerati, ma motivatamente giudicati insufficienti a superare il giudizio di pericolosità. Il TAR ha giudicato la valutazione non irragionevole né immotivata, nel rispetto dell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e senza sostituirsi ad essa. La successiva richiesta di protezione speciale è stata ritenuta estranea al giudizio, perché presentata dopo la revoca e nell’ambito di un procedimento distinto. Spese compensate per la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo.

    La revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è possibile quando vengano meno le condizioni richieste per il rilascio, comprese quelle relative alla pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Dal combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’art. 9 emerge, pertanto, che l’esistenza di una condanna penale, pur relativa ad uno dei reati espressamente richiamati dalla norma, non costituisce di per sé una causa automaticamente ostativa alla conservazione del titolo, essendo rimessa all’autorità di pubblica sicurezza una valutazione tecnico-discrezionale sulla quale si esercita il sindacato giudiziale di legittimità, con esclusione di ogni potere sostitutivo.

    La condanna per uno dei reati considerati dalla disposizione non determina automaticamente la revoca: l’autorità deve formulare una valutazione tecnico-discrezionale della pericolosità, tenendo conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il giudice verifica la legittimità di tale valutazione senza sostituirsi all’amministrazione.

  • art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998

    E tuttavia, quando sussistono vincoli familiari, il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n.286 del 1998 (Cons. Stato, Sez. III. 30 giugno 2025, n. 5646).

    In presenza di vincoli familiari, la decisione sulla revoca deve bilanciare le esigenze di pubblica sicurezza con la tutela della vita familiare dello straniero.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha comunicato sia l’avvio del procedimento di revoca, sia i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90.

    La disposizione è richiamata per attestare che, prima della revoca, l’amministrazione ha comunicato i motivi ostativi consentendo all’interessato di presentare osservazioni.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Nel caso in esame la Questura non ha fondato la revoca sulla mera esistenza della condanna, ma ha considerato congiuntamente plurimi fattori, tra cui: la natura del delitto, riguardante il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in concorso con altri soggetti; la significativa entità della pena irrogata; l’arresto in flagranza e l’applicazione della custodia cautelare;

    La condanna per il reato di traffico e detenzione illecita di stupefacenti è stata valutata come elemento significativo della prognosi di pericolosità, insieme agli altri fatti e alla situazione personale, non come causa automatica di revoca.

  • art. 612 c.p.

    Nel caso in esame la Questura non ha fondato la revoca sulla mera esistenza della condanna, ma ha considerato congiuntamente plurimi fattori, tra cui: la natura del delitto, riguardante il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in concorso con altri soggetti; la significativa entità della pena irrogata; l’arresto in flagranza e l’applicazione della custodia cautelare; la relativa prossimità temporale tra i fatti, la condanna definitiva e la successiva segnalazione, per un reato diverso, quale la minaccia aggravata ex art. 612 c.p.;

    La successiva segnalazione per minaccia aggravata è stata valorizzata, insieme alla condanna e agli altri elementi, nella valutazione complessiva della pericolosità.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sull’esistenza di una condanna penale, anche se relativa a uno dei reati rilevanti ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998: occorre una valutazione individuale e prognostica della pericolosità sociale.
  • La valutazione della pericolosità deve considerare complessivamente la natura e la gravità dei reati, la pena, la prossimità temporale dei fatti e gli eventuali ulteriori episodi, insieme alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • In presenza di vincoli familiari, l’autorità deve bilanciare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con il diritto alla vita familiare, valutando in concreto gli elementi allegati e la loro documentazione.
  • Il sindacato del giudice sulla valutazione tecnico-discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza è di legittimità e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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