Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto per il pagamento di una somma di denaro in favore della società creditrice. La società ingiunta aveva promosso un ricorso ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. sostenendo che il decreto non le fosse stato validamente notificato nei termini e che la documentazione prodotta dalla controparte mostrasse una notificazione internazionale incompiuta; aveva inoltre ottenuto in Italia e poi all'estero un provvedimento che sospendeva la esecuzione. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo. Su ricorso della società creditrice, la Cassazione, con ordinanza n. 33516/2022, aveva accolto il primo motivo e deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. La società già ingiunta ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente supposto l'inesistenza di un fatto pacifico, cioè che il decreto ingiuntivo era stato emesso da un giudice italiano e che, pertanto, dovevano applicarsi le regole italiane sui vizi della notificazione; inoltre avrebbe mal qualificato il problema della notifica ritenendo che, secondo la legge britannica, fosse sufficiente l'inserimento dell'atto nella cassetta postale del destinatario. La Corte, però, ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione del ricorso per revocazione, poiché nel fascicolo telematico mancavano la ricevuta di accettazione e soprattutto la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Ha poi osservato che il deposito della sola relata non basta a provare il perfezionamento della notifica e che non è applicabile l'art. 291 c.p.c. in caso di attività notificatoria incompleta. Ha infine aggiunto che, comunque, il motivo non integrava un errore di fatto revocatorio, ma censure di diritto e di valutazione su questioni già controverse nel giudizio precedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto assorbente la mancata prova della notificazione del ricorso, per assenza nel fascicolo telematico della ricevuta di avvenuta consegna della PEC, documento indispensabile per dimostrare il perfezionamento della notifica. In via subordinata, ha rilevato che le doglianze non integravano un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., ma critiche di merito e di diritto su punti già controversi. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 644 c.p.c.
richiamato come norma processuale posta a fondamento del ricorso volto a contestare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata o invalida notificazione
art. 188 disp. att. c.p.c.
indicato come rimedio per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo in caso di mancata notificazione nei termini
art. 650 c.p.c.
richiamato nel ricorso originario come norma asseritamente violata in relazione alla disciplina dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
menzionato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 391-bis c.p.c.
indicato come base della domanda di revocazione dell'ordinanza di Cassazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sulla revocazione per errore di fatto; la Corte esclude che le censure vi rientrino
art. 291 c.p.c.
ritenuto non applicabile quando la notificazione sia incompleta, e non semplicemente nulla
art. 372, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione alla produzione dell'avviso di ricevimento / documentazione della notifica
art. 379 c.p.c.
richiamato per il termine ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento prima dell'udienza di discussione
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità
art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012
menzionato nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale sul perfezionamento della notifica telematica
art. 6, comma 1, l. n. 890 del 1982
richiamato per la disciplina del duplicato dell'avviso di ricevimento nelle notifiche postali
Regolamento (CE) n. 1393/2007
richiamato nei motivi del ricorso originario come disciplina delle notificazioni transfrontaliere
Massime di principio
- Ai fini della validità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo PEC, la prova del perfezionamento deve risultare dalla ricevuta di avvenuta consegna; la sola relata di notifica o l'avviso di invio non sono sufficienti.
- Se manca la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso, il ricorso è inammissibile, poiché il contraddittorio non risulta validamente instaurato.
- L'art. 291 c.p.c. non è applicabile quando l'attività notificatoria è incompleta e non semplicemente nulla, poiché non vi è una notificazione da rinnovare ma una notificazione non provata come perfezionata.
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è esperibile per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti su questioni controverse, ma solo quando la decisione sia fondata su una percezione inesatta di un fatto pacifico e decisivo.
- In tema di notifica telematica, il momento rilevante per il perfezionamento per il notificante è quello della generazione della ricevuta di accettazione, secondo il quadro normativo come interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23959/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23961/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23963/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23964/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23965/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23966/2024 del 06/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →