Cassazione Penale, Sentenza n. 46426/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di bancarotta fraudolenta documentale relativa alla cooperativa "Euro Service" (fallita il 26/03/2014). Si contestava che l'imputato, quale amministratore e poi liquidatore, avesse distrutto o occultato i libri e le scritture contabili non consegnate al curatore. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) inosservanza/erronea applicazione di norme costituzionali e processuali per mancata prova dell'elemento soggettivo, sostenendo che la responsabilità era stata basata sul solo status formale di amministratore e che la firma sul bilancio di liquidazione poteva essere falsa (era stata prodotta una sentenza di non luogo a procedere concernente sottrazione fraudolenta dei documenti d'identità in altro procedimento); (ii) vizio di motivazione per omissione nel spiegare il ruolo concreto dell'imputato e la ricostruzione dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e mera reiterazione delle doglianze già disattese in sede d'appello; ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato correttamente l'accertamento della consapevolezza dell'imputato circa lo stato delle scritture contabili, considerato che Monaco era stato ultimo amministratore e liquidatore e che aveva approvato il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2013; la sentenza di non luogo a procedere prodotta riguardava fatti diversi e non precludeva l'applicabilità delle prove nel presente procedimento, inoltre l'imputato non aveva disconosciuto numerosi atti sottoscritti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato sia il ruolo svolto sia l'elemento soggettivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 24, art. 27, art. 111
Richiamate dal ricorrente in relazione a garanzie processuali e necessità di prova dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non fossero violate perché la motivazione dell'appello era esaustiva e le doglianze erano generiche
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocata in relazione al diritto a un equo processo; la Corte non ha ravvisato violazioni alla luce della motivazione fornita dai giudici di merito
Legge fallimentare
art. 216, art. 219, art. 223
Norme richiamate in riferimento ai reati di bancarotta e all'ambito della procedura fallimentare; la Corte d'appello e la Cassazione hanno interpretato la disciplina applicabile alla bancarotta documentale nella fattispecie
Codice di procedura penale
L'art. 533 è stato citato dal ricorrente tra le norme processuali; l'art. 616 è stato applicato dalla Cassazione per irrogare la sanzione pecuniaria e le spese a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore/liquidatore, unitamente ad atti formali non disconosciuti (es. approvazione di bilancio), può costituire elemento probatorio forte della consapevolezza dello stato delle scritture contabili, anche in presenza di una gestione di fatto affidata ad altri.
- La proposizione di motivi in cassazione deve contenere censure specifiche e non la mera riproposizione delle doglianze già esaminate in sede di merito; la genericità comporta inammissibilità.
- La produzione in giudizio di una sentenza favorevole in altra causa non automaticamente esime l'imputato dall'onere di provare la non paternità di singoli atti nel procedimento in esame; rilevanza probatoria dipende dalla identità degli oggetti e delle circostanze processuali.
- Se l'imputato non ha disconosciuto tempestivamente documenti o atti sottoscritti, la loro utilizzabilità come prova della sua partecipazione e consapevolezza è rafforzata.
- Nel giudizio di cassazione la mancanza di richiesta motivata e circostanziata di attività istruttorie (es. perizia calligrafica) in sede di merito o la mancata riapertura istruttoria non è automaticamente censurabile se la motivazione dimostra la congruità delle conclusioni dei giudici di merito.
- L'accoglimento parziale delle attenuanti in sede di merito non preclude la conferma della responsabilità penale se sussistono elementi sufficienti a provare l'elemento materiale e soggettivo del reato.
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