Ordinanza n. 1514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento prefettizio
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Calabria n. 129/2026, deducendo i vizi già prospettati nel ricorso di primo grado avverso il provvedimento amministrativo impugnato. Dal testo dell’ordinanza non emergono né la natura specifica del provvedimento prefettizio contestato né l’articolazione dei singoli motivi di illegittimità. L’appello mirava alla riforma dell’ordinanza cautelare di rigetto e, in via sostanziale, all’ottenimento della tutela cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che l’appello non fosse assistito da apprezzabili elementi di fondatezza e che non fosse stata superata la valutazione del TAR circa l’assenza, nel provvedimento impugnato, dei vizi dedotti in primo grado. L’ordinanza cautelare di rigetto è quindi rimasta ferma. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l’appello è stato esaminato in sede di cognizione sommaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, il giudice di secondo grado decide sulla base di una cognizione sommaria e può confermare il rigetto della tutela quando non emergano apprezzabili elementi di fondatezza e non risultino superate le valutazioni del primo giudice sull’assenza dei vizi dedotti contro l’atto amministrativo.
- La mera riproposizione delle censure già esaminate dal giudice di primo grado non conduce alla riforma dell’ordinanza cautelare se, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non risultano elementi idonei a superare la precedente valutazione di infondatezza.
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