Sentenza n. 5755/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, lamentando la mancata convocazione da parte dell’amministrazione competente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione, nelle more del giudizio, aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione adotta una condotta idonea a soddisfare integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione dell’istanza e all’attivazione del procedimento integra il pieno soddisfacimento della pretesa quando l’azione era diretta esclusivamente a ottenere tale convocazione; ne consegue la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva della pretesa azionata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione non è particolarmente esteso e l’amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli, tenuto conto anche dell’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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