Sentenza n. 1148/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte dell’amministrazione della sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1668 del 26 ottobre 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, relativa al riconoscimento di annualità dovute ai fini della Carta elettronica docenti. Il TAR ha rilevato che la ricorrente non aveva previamente notificato la sentenza all’amministrazione debitrice secondo le procedure informatiche indicate dalla stessa amministrazione per consentire il tempestivo e corretto adempimento. In particolare, era stata omessa la trasmissione tramite PEC all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, con indicazione del codice fiscale dell’interessata e delle annualità dovute. La ricorrente deduceva quindi l’inerzia dell’amministrazione, ma il giudice ha ritenuto non assolto il dovere di collaborazione gravante sul creditore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza. Secondo il giudice, l’omessa notificazione del titolo secondo le modalità operative indicate dall’amministrazione impedisce di ritenere integrato l’inadempimento dell’amministrazione, che costituisce il presupposto per l’esperimento dell’azione di ottemperanza. La ricorrente, non avendo posto l’amministrazione nella condizione di eseguire tempestivamente la prestazione mediante l’invio della sentenza all’indirizzo PEC indicato, con il codice fiscale e le annualità dovute, è venuta meno al dovere di collaborazione del creditore richiamato dall’art. 1206 c.c. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta dalla ricorrente.
art. 1206 c.c.
Il creditore deve cooperare affinché il debitore possa adempiere; nel caso concreto, la mancata trasmissione del titolo secondo le modalità indicate dall’amministrazione ha escluso l’inadempimento dell’amministrazione quale presupposto dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza presuppone un inadempimento dell’amministrazione rispetto al comando contenuto nel titolo esecutivo; tale inadempimento non è configurabile quando il creditore non abbia previamente cooperato all’esecuzione, omettendo di trasmettere il titolo e le informazioni necessarie secondo le modalità operative indicate dall’amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione amministrativa di dare, il creditore deve porre l’amministrazione nella concreta condizione di adempiere, fornendo il titolo esecutivo e i dati necessari alla sua esecuzione; in mancanza, la domanda può essere respinta per assenza dell’inadempimento dell’amministrazione.
- Le modalità telematiche indicate dall’amministrazione per la ricezione del titolo esecutivo e dei dati indispensabili all’adempimento devono essere osservate dal creditore, quando la loro omissione impedisca il tempestivo e corretto adempimento della prestazione.
Come è indicizzato
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