Ordinanza n. 32/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Prefetto della Provincia di Palermo-OMISSIS- notificato in pari data, con cui è stata respinta l'istanza di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'arma a tassa ridotta; - della nota -OMISSIS- con cui la Questura di Palermo ha comunicato che l'interessato è stato condannato con decreto penale del GIP per la violazione dell'art. 5, lett. b) della legge 283/1962 e controllato più volte in compagnia di soggetti controindicati e inserito in un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di soggetti di stretta parentela con pregiudizi penali e di polizia; - del preavviso di diniego reso ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 notificato in data 27 giugno 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo della posizione giuridica dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di diniego della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'arma a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio, la nota della Questura richiamata nel provvedimento, il preavviso di diniego e gli atti connessi, deducendo implicitamente l'illegittimità del diniego fondato sulla condanna riportata per la violazione dell'art. 5, lett. b), della legge n. 283/1962 e dell'art. 516 c.p., nonché sui controlli effettuati in compagnia di soggetti controindicati e sui rapporti familiari con persone gravate da precedenti penali e di polizia. Ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, riservando ogni più approfondito esame alla fase di merito. In sede sommaria ha ritenuto che il decreto prefettizio fosse adeguatamente istruito e ragionevolmente motivato. Ha considerato dirimente la condanna per un delitto non colposo relativo alla disciplina igienica della produzione e vendita di alimenti e bevande, ritenendo che essa producesse l'effetto ostativo al rilascio della nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 138, punto 4, T.U.L.P.S. Ha inoltre ritenuto rilevanti, ai fini della discrezionale valutazione dell'affidabilità del richiedente, i ripetuti controlli in compagnia di soggetti controindicati, l'ultimo dei quali nel 2018, e la familiarità con soggetti segnalati per gravi reati. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, essendo sufficiente l'assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris.
art. 138, punto 4, T.U.L.P.S.
È stato applicato nel senso che la condanna per delitto non colposo costituisce effetto ostativo alla nomina a guardia particolare giurata.
art. 5, lett. b), legge n. 283/1962
Norma la cui violazione ha dato luogo alla condanna penale ritenuta ostativa dal giudice cautelare.
art. 516 c.p.
Contestato unitamente alla violazione della legge n. 283/1962 e ricondotto alla condanna per delitto non colposo valutata ai fini dell'affidabilità.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di diniego impugnato; l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere la domanda di sospensione, senza necessità di una distinta valutazione del periculum in mora.
- La condanna per un delitto non colposo può costituire, ai sensi dell'art. 138, punto 4, T.U.L.P.S., causa ostativa alla nomina a guardia particolare giurata.
- Ai fini della valutazione dell'affidabilità richiesta per la nomina a guardia particolare giurata e per il rilascio del porto d'arma, l'amministrazione può considerare, nell'esercizio della propria discrezionalità, anche la reiterazione di controlli con soggetti controindicati e la familiarità con persone segnalate per gravi reati, purché tali elementi siano adeguatamente istruiti e motivati.
- La motivazione per relationem a una nota della Questura è sufficiente quando l'atto richiamato espone elementi concreti posti a fondamento del giudizio di affidabilità e il provvedimento prefettizio li recepisce in modo idoneo.
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